Le DOC del Piemonte: Bramaterra
❂ Bramaterra D.O.C.
(D.P.R. 9/4/1979 – G.U. n.285 del 18/10/1979; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Biella: comprende i terreni comunali di Masserano, Brusnengo, Curino, Sostegno e Villa del Bosco;
● in provincia di Vercelli: Roasio e Lozzolo, situati nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142;
► base ampelografica
● anche riserva: Nebbiolo (loc. Spanna) 50-80%, Croatina max. 30%, Uva rara (Bonarda novarese) e/o Vespolina max. 20%;
► norme per la viticoltura
● i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.000;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere di 7,5 t/Ha e 11,50% vol. per il “Bramaterra”, 6,7 t/Ha e 12,00% vol. per il “Bramaterra” Riserva e per le uve destinate ai vini che intendono fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo;
● è consentita esclusivamente l’irrigazione di soccorso;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nei comuni di Lozzolo, Roasio, in provincia di Vercelli; Brusnengo, Curino, Masserano, Sostegno, Villa del Bosco e Lessona in provincia di Biella;
● è consentito l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente;
● è ammessa la colmatura con uguale vino, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio;
● è consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di “Bramaterra” più giovane a “Bramaterra” più vecchio o viceversa;
● i seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo di invecchiamento a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve: “Bramaterra” 22 mesi di cui 18 in legno, “Bramaterra” Riserva 34 mesi di cui 24 in legno;
● per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
“Bramaterra” dal 1° settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell’uva;
“Bramaterra Riserva” dal 1° settembre del terzo anno successivo a quello della raccolta dell’uva;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● è consentita la menzione “vigna“, seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni e purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati, e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
● nella designazione e presentazione dei suddetti vini è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Bramaterra” e “Bramaterra Riserva” anche con menzione vigna, ai fini dell’immissione al consumo, devono essere di vetro di colore scuro e di capacità corrispondenti ai volumi nominali ammessi dalla normativa vigente, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 1.500 cl, con l’esclusione del contenitore da 200 cl e della dama;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
Il nome Bramaterra si è diffuso nel tempo presso alcuni produttori ed operatori residenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Curino, Roasio Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo già a partire dal 1914. Così in un territorio unificato da geologia, pedologia, clima e situazioni storiche ed economiche simili, si è ricorso al nome Bramaterra per il vino, derivato dalla migliore composizione ampelografica di tradizione locale nei terreni collinari.
Coltivando questi colli secondo la intuita vocazione del suolo iniziarono le vicende delle vigne e del vino e i rapporti inerenti documentati nel tempo.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Il territorio è composto da colline, originate milioni di anni fa, con terreni acidi porfirici e con una copertura superficiale di terreno fertile. Sul lato occidentale i suoli hanno una maggiore ricchezza di sabbie con depositi marini, a est si trovano zone maggiormente argillose, a sud i terreni si fanno più profondi, con maggiore ricchezza in limo e argilla. La vicinanza con il Monte Rosa offre una barriera naturale dai venti montani e garantisce un microclima favorevole per la coltivazione della vite.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
La zona di produzione del Bramaterra, situata nel territorio dell’Alto Piemonte, “terra di mezzo” che unisce la Fascia Alpina del Monte Rosa con la Bassa pianura Padana, è un territorio nel quale il vitigno “Nebbiolo” trova uno straordinario luogo di elezione.