► zona di produzione
● in provincia di Napoli: comprende l’intero territorio dei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida e Quarto e parte di quelli di Marano e Napoli. Precisamente la zona di produzione confina ad ovest con il mar Tirreno, a sud con il canale di Ischia ed il golfo di Pozzuoli, a nord con i comuni di Giugliano, Villaricca e la parte non compresa dei comuni di Marano e Napoli;
► base ampelografica
● bianco: 50-70% falanghina, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di Napoli, max. 50%;
● rosso, novello: min. 50% piedirosso, max. 30% aglianico, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di Napoli, max. 20%;
● con menzione del vitigno bianco (anche Spumante, Passito): Falanghina min. 90%, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di Napoli max. 10%;
● con menzione del vitigno rosato, rosso (anche riserva): Piedirosso o Per ‘e Palummo min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di Napoli max. 10%;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti la forma di allevamento dovrà essere la controspalliera e la densità di impianto non potrà essere inferiore a 2.000 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini “Campi Flegrei” non deve essere superiore a 12 t/Ha per i tipi “bianco” e “Falanghina” ed a 10 t/Ha per i tipi “Rosso” e “Piedirosso” o “Per ‘e palummo” rosso e rosato;
● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente del 10% per il tipo “Bianco”, 10,5% per i tipi “Falanghina”, “Rosso” e “Piedirosso” o “Per ‘e palummo” rosso e rosato, e del 9,5% per il tipo “Spumante”;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, elaborazione, spumantizzazione, invecchiamento e imbottigliamento, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delle uve, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve;
● il vino a denominazione d’origine Campi Flegrei “Piedirosso” o “Per ‘e palummo” Rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell’11% ed ammesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12%, dopo un periodo di invecchiamento di 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve, può fregiarsi della specificazione “Riserva“;
► norme per l’etichettatura
● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini “Campi Flegrei” deve obbligatoriamente figurare l’annata di produzione delle uve, ad esclusione delle tipologie Spumante e Passito |