Le DOC del Piemonte: Cisterna d’Asti
❂ Cisterna d’Asti D.O.C.
(D.M. 17/07/2002 – G.U. n.196 del 22/0/2002; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Asti: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Antignano, Cantarana, Cisterna d’Asti, Ferrere, San Damiano d’Asti e San Martino Alfieri.
● in provincia di Cuneo: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Canale, Castellinaldo, Govone, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero e Vezza d’Alba;
► base ampelografica
● anche superiore: Croatina min. 80%, possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 20% e iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti;
► norme per la viticoltura
● i vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.500;
● forme di allevamento: quelle tradizionali, in particolare la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte migliorare la qualità delle uve;
● è ammessa l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 9 t/Ha e 10,50% vol. (11% vol. per la versione Superiore). Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti” che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” devono avere una resa massima di uva in coltura specializzata di 8 t/Ha e un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti” devono essere effettuate all’interno dell’intero territorio amministrativo delle province di Asti e Cuneo;
● il vino a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti” (anche con riferimento alla menzione “vigna“) può essere immesso al consumo a partire dal 15 novembre dell’anno di raccolta delle uve;
● il vino a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti” Superiore deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento di 10 mesi, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve;
● è consentito l’affinamento in recipienti di legno;
● è ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 5% del totale del volume nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che il vigneto da cui provengono le uve abbia un’età di impianto superiore a 7 anni, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti”, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● le bottiglie, in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti” per la commercializzazione, devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 0,18 litri e con l’esclusione del contenitore da 2,0 litri.
● le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti” superiore o con l’aggiunta della menzione “vigna” seguita dal toponimo o nome tradizionale, per la commercializzazione devono essere di capacità superiore o uguale a 0,187 litri e inferiore o uguale a 0,750 litri, fermo restando l’esclusione del contenitore da 2,0 litri;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
Il legame tra Cisterna d’Asti e la Croatina è antico. Conosciuta nel nostro territorio come Bonarda di Cisterna d’Asti è qui presente da tempi immemorabili; in alcuni vigneti sono ancora visibili ceppi di Croatina a piede franco (cioè non innestati) di quasi cent’anni.
Dal punto di vista storico è documentata la coltivazione della Croatina (citata sempre con il nome di Bonarda) da ben 200 anni. Come non ricordare G. Casalis che nei primi anni del 1800 raccontava come erano ben reputati il Bonarda, il Barbera, il Nebbiolo qui prodotti. O Bartolomeo Olivetti che nel 1833 “menava” il vino Bonarda a Vila Stalone (Villastellone).
L’uva Croatina coltivata da sempre e legata fortemente alla tradizione del territorio dei comuni di Antignano, Cantarana, Cisterna d’Asti, Ferrere, San Damiano d’Asti e San Martino Alfieri in provincia di Asti e di Canale, Castellinaldo, Govone, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero e Vezza d’Alba in provincia di Cuneo.
I vigneti sono impiantati solo nelle zone collinari in altitudini non superiori ai 400m. sul livello mare con una densità di impianto non inferiore ai 3.500 ceppi ettaro. I vigneti sono impiantati con forme tradizionali di allevamento, controspalliera con vegetazione assurgente e forma di potatura a gouyot.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Per la produzione del Cisterna d’Asti si utilizzano uve Croatina, vinificate in purezza, o in un uvaggio che ne prevede la presenza in misura pari ad almeno l’80% con l’eventuale aggiunta di uve da altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, presenti in ambito aziendale nella misura massima del 20%. Il territorio caratterizzato da terreni di origine alluvionale conferisce alla croatina delle caratteristiche di amaro e fruttato particolarmente spiccate che la rendono unica rispetto alle altre zone dove si coltiva la Croatina.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
La particolarità del vitigno ha segnato da sempre la produzione enologica di queste zone che pur essendo molto vicine al Roero hanno sempre prodotto il loro vino caratteristico e adatto a tutte le occasioni.