Le DOC del Piemonte: Colline Saluzzesi
❂ Colline Saluzzesi D.O.C.
(D.M. 14/9/1996 – G.U. n.227 del 27/9/1996; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende per intero il territorio dei comuni di Pagno e Piasco e parzialmente il territorio dei Comuni di Brondello, Busca, Castellar, Costigliole Saluzzo, Dronero, Envie, Manta, Martiniana Po, Revello, Saluzzo, Verzuolo e Villar San Costanzo;
► base ampelografica
● rosso: barbera, chatus, nebbiolo, pelaverga, da soli o congiuntamente minimo 60%; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo e non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte max. 40%;
● con menzione del vitigno: Barbera, Chatus, Pelaverga (anche rosato), Quagliano (anche spumante);
► norme per la viticoltura
● i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati su sesto di impianto, non inferiore a 3.500;
● le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate e, comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
♦ sistemi di allevamento e potatura: controspalliera con vegetazione assurgente;
♦ pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura, compresa l’irrigazione;
● la resa massima di uva di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere di 10 t/Ha e 11,00% vol. per il Rosso, 9 t/Ha e 10,00% vol. per Quagliano e Spumante, 9 t/Ha e 11,00% vol. per Rosato, Barbera, Chatus e Pelaverga. Per il vino a denominazione di origine “Colline Saluzzesi” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo, la resa massima di uva e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 8 t/ha e 11,50% vol. per Rosato, Rosso, Barbera, Chatus e Pelaverga, di 8 t/Ha e 10,50% vol. per Quagliano e Quagliano Spumante;
● la denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i vini, devono essere effettuate nell’intero territorio della provincia di Cuneo. L’imbottigliamento dei vini “Colline Saluzzesi” e la spumantizzazione del vino “Colline Saluzzesi” Quagliano devono essere effettuati all’interno della Regione Piemonte;
● sono ammesse le pratiche di arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente;
● il vino “Colline Saluzzesi” Chatus deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 15 ottobre dell’anno di vendemmia. L’immissione al consumo è consentita solo a partire dal 1° novembre dell’anno successivo alla vendemmia;
● è consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vini ottenuti da uve provenienti da vigneti iscritti al presente disciplinare di produzione. È ammessa a scopo migliorativo l’aggiunta di vino “Colline Saluzzesi” Chatus più giovane a vino “Colline Saluzzesi” Chatus vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione e presentazione dei vini “Colline Saluzzesi” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, a eccezione del Quagliano e del Quagliano Spumante;
● nella designazione dei vini Colline Saluzzesi la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
● le bottiglie in cui vengono confezionati i vini devono essere di vetro di forma tradizionale con capacità consentite dalle vigenti leggi, compresi tra litri 0,375 e litri 5 con esclusione del contenitore da 2 litri;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
La Denominazione “Colline Saluzzesi” già nel nome contiene un indissolubile legame con il territorio, i vitigni locali, i fattori umani espressi nella coltivazione e nella vinificazione, la cultura e la storia.
“Colline” identifica l’ambiente e la sistemazione dei vigneti, condizioni per impartire al prodotto le peculiari qualità. Sesti di impianto e forma di allevamento a Gujot sono prescrizioni ulteriormente finalizzate all’ottenimento di basse rese per ceppo. “Saluzzesi”, quale area storica di origine: il Saluzzese. Territorio che vede dopo il riconoscimento, avvenuto nel 1996 della DOC, una rinascita della viticoltura praticata anticamente già dai Greci e da una tribù di Celti chiamata “Caturiges”.
I vitigni interessati, tutti locali, sono: Quagliano, Pelaverga, Nebbiolo di Dronero, oggi registrato Chatus e Barbera, quest’ultimo, anche diffuso nel territorio limitrofo delle Langhe; il Pelaverga non va confuso con la varietà “Pelaverga piccolo” che invece è coltivata nel comune di Verduno.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Il territorio pedemontano presenta suoli non calcarei o debolmente calcarei a tessitura franco sabbiosa o franco argillosa con reazione acida/sub-acida. Il drenaggio è buono e non si presentano eccessi di umidità ristagnante.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Le caratteristiche pedologiche insieme al clima temperato freddo, ai vitigni locali e il sistema di conduzione imprimono alle uve e quindi ai vini le seguenti peculiarità e qualità che si devono riscontrare: finezza e freschezza, dovuta all’equilibrio alcol e acidità e profumi tenui, floreali e fruttati.