Le DOCG del Piemonte: Dogliani
❂ Dogliani D.O.C.G.
(Approvato D.O.C. con D.P.R. 26/6/1974 – G.U. n.299 del 16/11/1974; approvato D.O.C.G. con D.M. 06/7/2005 – G.U. n.170 del 23/7/2005; ultima modifica Decreto 75448 del 26/10/2018, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l’intero territorio dei comuni di Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Briaglia, Castellino Tanaro, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Igliano, Marsaglia, Monchiero, Niella Tanaro, Piozzo, Rocca Cigliè ed in parte dal territorio dei comuni di Carrù, Mondovì, Murazzano, Roddino, S. Michele Mondovì, Somano e Vicoforte;
► base ampelografica
● anche superiore: dolcetto;
► norme per la viticoltura
● i vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000 e dovranno utilizzare come forme di allevamento quelli tradizionali (controspalliera con vegetazione assurgente e guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla vinificazione devono essere di 8 t/Ha e 11,50% vol. (7 t/Ha e 13% vol. per il Superiore), nel caso si utilizzi la menzione aggiuntiva “vigna” la resa massima di uva dovrà essere di 7,2 t/Ha (6,3 t/Ha per il Superiore);
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani Superiore” e “Dogliani” devono essere effettuate all’interno della provincia di Cuneo, tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende ricadenti in provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare;
● il vino “Dogliani Superiore” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo obbligatorio di 12 mesi, con decorrenza dal 15 ottobre dell’anno di raccolta delle uve;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione dei vini “Dogliani“, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” a condizione che venga rivendicata anche la “unità geografica aggiuntiva” e purché: tale menzione figuri nell’apposito elenco regionale, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del decreto legge n. 238/2016, venga riportata sia nella denuncia delle uve sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati. Inoltre, tale utilizzo può essere effettuato esclusivamente dai soggetti che effettuano congiuntamente le operazioni di vinificazione e imbottigliamento del relativo vino;
● nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani Superiore” e “Dogliani”, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● le bottiglie in cui viene confezionato il vino DOCG “Dogliani” e “Dogliani” Superiore per la commercializzazione devono essere di vetro scuro di capacità fino a 6 litri, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl. Possono essere utilizzate anche bottiglie di vetro scuro di capacità pari a 9, 12 e 15 litri.
È vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
► ELENCO UNITÀ GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE
● Riferite al nome di uno dei seguenti Comuni:
Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Briaglia, Carrù, Castellino Tanaro, Ciglié, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Igliano, Marsaglia, Monchiero, Mondovì, Murazzano, Niella Tanaro, Piozzo, Rocca Ciglié, Roddino, S.Michele Mondovì, Somano, Vicoforte.
● Riferite al nome di una delle seguenti frazioni o località:
Arazza, Archisa, Borgne, Bricco Fornera, Bricco Mollea, Bricco Rosso, Briccotto, Brucialepre, Cantalupo, Chicchivello, Conzia, Cornole, Corradini, Crotte, Cursalet, Dorino-Boassi, Garino, Ghigliani, Gorrea, Griero-Pepe, La Costa, Lo Sbaranzo, Lorena, Madonna Delle Grazie, Marenca, Martina, Masanti, Moncucco, Monsignore, Monterustico, Obinea, Patriano, Pazzello, Perticali, Pianbosco, Piandeltroglio, Pianezzo, Roanchi, Rua Lunga, San Bernardo, San Carlo, San Fiorenzo, San Grato, San Luigi, San Sebastiano, Sant’Eusebio, Santa Lucia, Spinardi, Surie, Tarea, Taricchi, Valdibà, Viapiana, Vigne Dolci, Zovetto;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
Il Doglianese è situato sul margine occidentale delle Langhe ed è una zona di demarcazione geologica, dove è molto evidente l’alternarsi di versanti lunghi e corti, che sono il risultato del movimento di innalzamento dei suoli chiari, con presenza in qualche caso di strati di arenarie frammisti a suoli più marcatamente argillosi. Questi ultimi derivano da formazioni più recenti e non ancora del tutto dilavate ed erose, la cui profondità può variare soprattutto in relazione all’esposizione ed all’inclinazione del terreno.
Gli aspetti erosivi legati all’azione del Rea e dei piccoli ruscelli suoi affluenti con carattere stagionale quindi, l’approfondimento delle valli e la formazione di alcuni coni di deiezione (verso Farigliano), ma soprattutto la presenza del Tanaro, sono i fattori principali che hanno modellato il paesaggio, portandolo all’attuale conformazione.
La zona di produzione del dolcetto di Dogliani si trova nel sud del Piemonte, nella parte meridionale delle Langhe che, in questo caso, significa l’area più alta e fresca dal momento che ci si avvicina alle montagne dell’Appennino ligure e delle Alpi Marittime.
Dogliani è quel territorio che fa da ponte tra la Langa del Barolo, con cui confina a nord e l’Alta Langa dei noccioli e della pastorizia con cui confina a sud, fra la pianura di Cuneo e delle cascine ricche del bestiame con cui confina a ovest e la valle del Belbo, con i profumi e la storia del moscato, con cui confina a est. Il Doglianese è situato sul margine occidentale delle Langhe ed è una zona di demarcazione geologica, dove è molto evidente l’alternarsi di versanti lunghi e corti, che sono il risultato del movimento di innalzamento dei suoli chiari, con presenza in qualche caso di strati di arenarie frammisti a suoli più marcatamente argillosi. Questi ultimi derivano da formazioni più
recenti e non ancora del tutto dilavate ed erose, la cui profondità può variare soprattutto in relazione all’esposizione e all’inclinazione del terreno.
Gli aspetti erosivi legati all’azione del Rea e dei piccoli ruscelli suoi affluenti con carattere stagionale quindi, l’approfondimento delle valli e la formazione di alcuni coni di deiezione (verso Farigliano), ma soprattutto la presenza del Tanaro, sono i fattori principali che hanno modellato il paesaggio, portandolo all’attuale conformazione.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
È il clima più congeniale al Dolcetto, che soffre il caldo eccessivo e conserva i suoi profumi delicati solo in un particolare equilibrio di temperature. Le colline si sviluppano secondo dorsali emerse dai fondali marini e in seguito modellate dai fiumi in una serie di “langhe”, lingue di terra che formano un disegno complesso e ramificato e che vanno dai 250 ai 700 metri di altitudine.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Dogliani è un territorio non ancora compromesso che ha mantenuto accanto ai vigneti altre colture come il nocciolo, i seminativi, i prati dedicati all’allevamento, i boschi. È un territorio che ha vissuto ai margini della fortuna delle zone vicine nonostante le grandi potenzialità espresse su molti vitigni, conservando intatte le sue straordinarie qualità piemontesi di pudore, caparbietà, attaccamento alle tradizioni che in qualche modo si riflettono nei vini.