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Le DOC del Piemonte: Langhe

Le Doc del Piemonte: Langhe


❂ Langhe D.O.C.
(D.M. 22/11/94 – G.U. n.283 del 3/12/94; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)


zona di produzione
● in provincia di Cuneo: per le tipologie “Langhe” senza alcuna specificazione, “Langhe” Barbera, “Langhe” bianco passito; “Langhe”
Cabernet Sauvignon, “Langhe” Chardonnay, “Langhe” Dolcetto, “Langhe” Favorita, “Langhe” Freisa, “Langhe” Freisa frizzante, “Langhe” Merlot, “Langhe” Nascetta, “Langhe” Nebbiolo, “Langhe” Pinot Nero, “Langhe” Riesling, “Langhe” rosato, “Langhe” Rossese bianco, “Langhe” rosso passito, “Langhe” Sauvignon comprende l’intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d’Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d’Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d’Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d’Alba, Montà d’Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d’Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d’Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d’Alba, Vicoforte.

Per la tipologia “Langhe” Arneis e “Langhe” Arneis passito: l’intero territorio dei comuni di Alba, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d’Alba, Diano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d’Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Rodello, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno e Vezza d’Alba;

base ampelografica
● bianco, rosso: vigneti composti in ambito aziendale da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel Registro Nazionale della varietà di vite per uve da vino;
● rosato: Barbera o Dolcetto o Nebbiolo provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale almeno il 60% del corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 40%;
● bianco passito: Arneis o Chardonnay o Nascetta o Riesling provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale almeno il 60% del corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 40%;
● rosso passito: Barbera o Dolcetto o Nebbiolo provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale almeno l’85% del corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 15%;
● con menzione del vitigno bianchi: Arneis, Chardonnay, Favorita, Riesling, Nascetta, Rossese Bianco, Sauvignon min. 85%, possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 15%;
● con menzione del vitigno rossi: Nebbiolo, Dolcetto (anche Novello), Freisa, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Merlot min. 85%, possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, max. 15%;

norme per la viticoltura
le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

  • terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
  • giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
  • altitudine: non superiore a 800 metri s.l.m.;
  • esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
  • densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot, il cordone speronato basso, e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve e dei vini);

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di:

  • 11 t/Ha e 9,50% vol. per Bianco e Arneis
  • 11 t/Ha e 10,50% vol. per la Barbera
  • 11 t/Ha e 12,50% vol. per l’Arneis Passito
  • 11 t/Ha e 13,50% vol. per il Bianco Passito
  • 10 t/Ha e 9,50% vol. per la Favorita
  • 10 t/Ha e 10% vol. per Chardonnay e Dolcetto
  • 10 t/Ha e 10,50% per il Rosso
  • 10 t/Ha e 11% vol. per Cabernet Sauvignon, Merlot, Nascetta, Nebbiolo, Pinot Nero, Riesling, Sauvignon, Rosato e Rossese Bianco
  • 10 t/Ha e 13,50% vol. per il Rosso Passito
  • 9 t/Ha e 10,50% vol. per Freisa e Freisa Frizzante;

la denominazione di origine controllata “Langhe” seguita da una delle specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese Bianco e Sauvignon, può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo, purché la resa massima di uva non sia superiore a 8 t/ha e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sia di:

  • 10,50% vol. per Chardonnay e Favorita
  • 11% vol. per la Freisa
  • 11,50% vol. per Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Nascetta, Riesling, Rossese Bianco e Sauvignon;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino;
i vini a DOC “Langhe” Arneis Passito, “Langhe” Rosso Passito e “Langhe” Bianco Passito devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento della durata di mesi 10 con decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve. Durante il periodo di invecchiamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi più freddi. Per detti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° settembre dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
per le tipologie “Langhe” Arneis Passito, “Langhe” Rosso Passito e “Langhe” Bianco Passito la metodologia di vinificazione prevede la fermentazione di uve appassite attraverso il mantenimento dei grappoli sulla pianta o su graticci o in altre idonee sistemazioni all’interno di ambienti aerati e biologicamente sani;

norme per l’etichettatura e il confezionamento
i vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata “Langhe” Dolcetto, possono utilizzare in etichetta la dicitura “novello” secondo la vigente normativa per i vini novelli;
nella designazione e presentazione dei vini “Langhe”, la denominazione di origine controllata seguita da una delle specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

  • le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
  • i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
  • coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini Langhe seguita da una delle specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l’indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
  • la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo o nome tradizionale sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
  • la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;

nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Langhe“, con l’esclusione della tipologia Frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
le bottiglie nelle quali viene confezionato e commercializzato il vino a denominazione di origine controllata “Langhe” devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl.;
le bottiglie nelle quali si confeziona e commercializza il vino “Langhe” seguito da una delle specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon, con menzione “vigna” e relativo toponimo, devono essere di capacità inferiore o pari a 500 cl. con specifica esclusione del contenitore da 200 cl.;
è consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata “Langhe” rosso e “Langhe” bianco senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri;

legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Langhe è un territorio che al suo interno possiede una varietà di suoli non comune in nessun altro areale viticolo italiano e forse nel mondo. Il termine Langhe, che secondo alcuni studiosi deriverebbe da “Langues” che non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati dal mutare delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell’Era Terziaria o Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca caratterizza il comprensorio di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro.
Il terreno di cui è composto il territorio nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama “terreno tortoriano”, uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate. Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite.
È l’unico disciplinare della zona con base ampelografica “ampia”, infatti sono presenti tutti i vitigni tradizionalmente coltivati nella zona. La DOC Langhe nasce nel 1994 con l’intento di riunire le diverse realtà geologiche e climatiche che rendono unico questo territorio.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Il Langhe è una denominazione di tipo territoriale e trae la sua giustificazione da quella saggia pratica tradizionale che porta i viticoltori di Langa e Roero a selezionare nel vigneto la produzione a seconda della qualità dell’uva. Il numero elevato di vitigni coltivati trova giustificazione nel complesso panorama pedo-climatico delle Langhe, dove abbiamo suoli marnosi, calcarei, sabbiosi e argillosi, a volte miscelati tra loro in maniera unica.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
La Denominazione Langhe riassume a pieno la vocazione vitivinicola del territorio che rappresenta, estremamente vario e dinamico, ed è per questo che al suo interno troviamo diversi vitigni e molte tipologie di vini. Langhe è un territorio che al suo interno possiede una varietà di suoli non comune in nessun altro areale viticolo Italiano e forse del mondo. Il numero elevato di vitigni coltivati trova giustificazione nel complesso panorama pedo-climatico delle Langhe, dove abbiamo suoli marnosi, calcarei, sabbiosi ed argillosi, a volte miscelati tra loro in maniera unica.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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