Le DOC del Piemonte: Nebbiolo d’Alba
❂ Nebbiolo d’Alba D.O.C.
(D.P.R. 27/5/1970 – G.U. n.228 del 9/9/1970; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l’intero territorio dei comuni di Canale, Castellinaldo, Corneliano d’Alba, Govone, Monticello d’Alba, Piobesi d’Alba, Priocca, S. Vittoria d’Alba, Sinio, Vezza d’Alba e parte di quello dei comuni di Alba, Baldissero d’Alba, Bra, Castagnito, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno;
► base ampelografica
● anche superiore, spumante, spumante rosé: nebbiolo 100%
► norme per la viticoltura
● le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali;
- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e del vino;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino deve essere di 90q (81q per il vino che si fregia della menzione “vigna”, 110q per le versioni spumante e spumante rosé), mentre il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione deve essere di 11,50 vol. (12% per i vini che si fregiano della menzione “vigna” e per la tipologia superiore, 12,5% per la tipologia “superiore” con menzione “vigna”, 11% per la tipologia spumante e spumante rosé);
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” devono essere effettuate nella provincia di Cuneo, Asti e Torino;
● il periodo di invecchiamento obbligatorio è di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve (18 mesi, di cui almeno 6 in legno, per la tipologia superiore, 6 mesi per le tipologie spumante e spumante rosé);
● l’immissione al consumo per il vino “Nebbiolo d’Alba” è consentita a partire dal 1° novembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; per il vino “Nebbiolo d’Alba” Superiore a partire dal 1° maggio del secondo anno successivo a quello di raccolta delle uve, per i vini “Nebbiolo d’Alba” Spumante e Rosé a partire dal 1° maggio dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve;
● nella produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” Spumante e “Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosé sono consentiti sia il metodo Martinotti, sia il metodo classico. Per entrambi i metodi occorre seguire le disposizioni di affinamento previste dalla legge vigente per gli spumanti;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione e presentazione del vino “Nebbiolo d’Alba”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Nebbiolo d’Alba”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri di dimensione uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine o inferiore;
● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba”, ad eccezione delle versioni Spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” e “Nebbiolo d’Alba” Superiore per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale o corrispondente ad antico uso, di vetro, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.;
● le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” Spumante e “Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosè per la commercializzazione devono preferibilmente essere di forma tradizionale per i vini spumanti, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge ma comunque non inferiore a 20 cl.;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
Il Nebbiolo è una delle varietà di vite che accomuna le sorti produttive delle colline alla destra e alla sinistra del fiume Tanaro. Il Nebbiolo d’Alba è l’esempio tangibile di questa comune vocazione alla qualità, la sua zona d’origine, infatti, si estende sul territorio di 25 comuni situati su entrambe le sponde. Viene coltivato con il sistema di allevamento che meglio si adatta a questo vitigno in questa zona ovvero la spalliera che consente un’ottima attività fisiologica della vite con potatura a “guyot” che favorisce l’equilibrio vegeto produttivo del vitigno. la zona di produzione è caratterizzata dalla formazione delle rocche che va messa in relazione a quel fenomeno geologico che prende il nome di “cattura del Tanaro”, col quale si indica il cambiamento di percorso che tale fiume subì in conseguenza di un movimento della crosta terrestre. Questa particolare evoluzione ha portato alla formazione di strati alternati di Sabbie Argille e Calcare, che possono trovarsi miscelati in maniera diversa tra loro a seconda delle zone. La presenza delle sabbie è determinante nei profumi e nelle strutture dei vini che arrivano da quest’area.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Il Nebbiolo d’Alba è un vino rosso ottenuto dalla vinificazione del vitigno Nebbiolo in purezza.
Viene coltivato sui versanti meglio esposti della zona al riparo dalle gelate e dai freddi di primavera.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Negli anni si è raggiunto un ottimo equilibrio tra il vitigno, l’ambiente e la tecnica colturale dei viticoltori che si manifesta in un vino dai toni austeri resistente nel tempo, il colore é rosso granato, il profumo ricorda i sentori fruttati del lampone, del geranio, della fragolina selvatica e quelli speziati di cannella e di vaniglia.