Le DOC del Veneto: Piave o Vini del Piave
❂ Piave o Vini del Piave D.O.C.
(D.P.R. 11/8/1971 – G.U. n.242 del 24/9/1971; ultima modifica P.M 12/7/2019 – G.U. n.178 del 31/7/2019)
► zona di produzione
● in provincia di Venezia: l’intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave e parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto;
● in provincia di Treviso: l’intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave e parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto e Volpago del Montello;
► base ampelografica
● con menzione del vitigno bianchi: Manzoni Bianco, Tai (da tocai friulano), Verduzzo (da verduzzo trevigiano e/o verduzzo friulano, anche passito), Chardonnay, min. 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni, a frutto di colore analogo, idonei alla coltivazione nelle rispettive province di Treviso e Venezia;
● rosso, riserva: min. 50% merlot, possono concorrere alla produzione di detto vino altre varietà a bacca rossa, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, menzionate nel presente disciplinare max. 50%;
● con menzione del vitigno rossi: Cabernet (da cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère), Carmenère, Merlot, Raboso (da raboso Piave e/o raboso veronese, anche passito), min. 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni, a frutto di colore analogo, idonei alla coltivazione nelle rispettive province di Treviso e Venezia;
► norme per la viticoltura
● i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 2.500, tuttavia, per le sole varietà raboso Piave e raboso veronese, è consentita la tradizionale forma a “raggi” (Bellussi) con un numero minimo di ceppi ad ettaro pari a 1.250 piante e a condizione che sia garantita la tradizionale potatura con una carica massima di 60.000 gemme per ettaro;
● è ammessa l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 11% vol. per i vitigni raboso Piave e raboso veronese, 12 t/Ha e 10,50% vol. per verduzzo trevigiano e verduzzo friulano, 12 t/Ha e 11,00% vol. per tai, manzoni bianco, chardonnay e merlot, 11 t/Ha e 11,00% vol. cabernet franc, cabernet sauvignon e carmenère;
● le uve della varietà destinate alla produzione delle tipologie: Merlot, Cabernet e Rosso designati con la menzione “riserva“, devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 1,00% vol., rispetto a quelli precedentemente indicati;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di appassimento, ove previsto, di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l’intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia;
● nella preparazione dei vini “Piave“, è consentita nella misura del 10% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varietà di vitigni previste dal presente disciplinare, nel rispetto comunque delle percentuali stabilite;
● la vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini Raboso Passito e Verduzzo Passito, può avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte ad appassimento naturale, fino ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15% vol.;
● l’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Le uve appassite, destinate alla produzione dei vini passiti non possono essere pigiate in data anteriore all’8 dicembre di ogni anno. La resa massima dell’uva in vino, delle uve sottoposte ad appassimento non deve essere superiore al 50%;
● i seguenti vini designati con la denominazione di origine controllata “Piave” non possono essere immessi al consumo, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve, prima di:
- Chardonnay, Tai, Manzoni bianco e Verduzzo: 2 mesi
- Cabernet, Merlot, Carmenère e rosso: 2 mesi
- Merlot, Cabernet e rosso nella versione riserva, Raboso: 24 mesi
- Raboso passito: 18 mesi
- Verduzzo passito: 12 mesi
● per i vini prodotti in purezza varietale è consentita l’aggiunta di mosti o vini, appartenenti alla medesima denominazione nel limite massimo del 15%;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella presentazione e designazione del vino Manzoni bianco può essere utilizzato in alternativa il sinonimo Incrocio Manzoni 6.0.13;
● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Piave” o “Vini del Piave” è obbligatorio riportare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● i vini a Denominazione di Origine Controllata «Piave» devono essere immessi al consumo unicamente nelle tradizionali bottiglie di vetro, fino a una capacità massima di litri 9, chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite. È tuttavia consentito per le bottiglie fino a litri 1,500, con esclusione della versione riserva, l’uso del tappo capsula a vite.
► legame con l’ambiente geografico
● A) Specificità della zona geografica
◉ Fattori naturali
La zona di produzione della DOC Piave ricade in una zona di media-bassa pianura che va dalla pedecollina trevigiana ai confini con il Friuli, fino al Montello a nord e alla laguna veneziana verso sud, lungo l’asse del fiume Piave.
L’area è caratterizzata da un clima temperato, con estati calde e inverni mai troppo freddi. Le precipitazioni sono discretamente distribuite nel corso dell’anno, più abbondanti nelle zone più vicine alle colline e minori scendendo verso Sud. Le correnti d’aria fresca provenienti da Nord-Est fanno sentire il loro effetto con escursioni termiche notte/giorno più accentuate nella parte a Nord del comprensorio.
I suoli sono considerati “caldi” poiché caratterizzati da un’elevata percentuale di scheletro con elevata profondità esplorabile dalle radici, assenza di ristagni, poveri di sostanza organica, con contenuto in elementi minerali buono e ben equilibrato, in particolare di fosforo e magnesio.
◉ Fattori storici e umani
Il nome della denominazione deriva da quello del fiume Piave che attraversa il territorio e che, sacro alla Patria, ha segnato le tappe della storia. L’intera area riconducibile all’attuale zona DOC Piave era interessata alla coltura della vite già in epoca preromana, anche se le informazioni e le antiche testimonianze sono scarse a causa delle numerose esondazioni dei corsi d’acqua e le frequenti invasioni di eserciti e di barbari.
La dominazione asburgica segna una tappa importante per il rifiorire della viticoltura nella zona grazie allo sviluppo di una moderna attività di studio e sperimentazione. Ai primi del ‘900 la provincia di Treviso per consistenza del vigneto e produzione di vini, era al secondo posto tra le province venete.
Il rinnovo degli impianti nel periodo tra le due guerre, ha permesso lo sviluppo della viticoltura moderna: nel 1942 è diffusa su circa 161.000 ettari in provincia di Treviso e 71.000 ettari per quella di Venezia.
Negli anni ‘50 i produttori della zona, prendono coscienza della qualità del prodotto e delle sue potenzialità e si riuniscono in un consorzio finalizzato alla tutela e alla gestione dei vini di qualità della zona tanto che nel 1971 viene riconosciuta la denominazione di origine per i vini “Piave” DOC.
Le conoscenze dei produttori, uniti agli studi di zonazione avviati nel 2007, permettono di abbinare, a ciascun ambiente pedoclimatico e geologico dell’’area DOC Piave, i vitigni più adatti per ottenere i vini della denominazione.
● B) Specificità del prodotto
I vini rossi della DOC Piave presentano un’ottima maturazione fenolica, che, grazie anche a un equilibrato rapporto tra zuccheri e acidi, permette di ottenere vini caratterizzati da elevata struttura, un grande equilibrio fra le diverse componenti e un’elevata morbidezza al palato. Essi sono caratterizzati da un colore rosso rubino più o meno intenso, con riflessi violacei, talvolta granati con l’invecchiamento. L’odore è fragrante e intenso e, a seconda dei vitigni, si possono riscontrare i sentori di frutti rossi, ciliegia, frutta matura, note speziate, erba fresca o secca, tabacco o di tostato.
I vini di varietà a bacca bianca e aromatici, ottenuti con produzioni più elevate, presentano minori livelli di gradazioni zuccherine e tenori acidi e sono caratterizzati da profumi floreali, di frutta e di crosta di pane fresco.
● C) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
Le condizioni pedoclimatiche dell’area, unite alla secolare esperienza dei vignaioli tramandata di generazione in generazione, permettono ai vini della DOC Piave di essere adatti sia alla spumantizzazione che all’invecchiamento prolungato.
La zonazione ha permesso di individuare le specifiche ambientali e tecniche ottimali per ogni vitigno in modo da razionalizzare la viticoltura dell’intera area I terreni ricchi di scheletro permettono di ottenere vini bianchi particolarmente aromatici, con un gusto fresco e leggero. In particolare i vini bianchi ottenuti prevalentemente su rocce sedimentarie, ottengono produzioni più elevate con conseguenti minori livelli di gradazioni zuccherine e tenori acidi e sono caratterizzati da profumi floreali, di frutta e di crosta di pane fresco. I vini bianchi giovani, ottenuti nelle zone alluvionali, presentano un carattere fresco molto apprezzato specialmente dai consumatori più giovani.
I vini rossi coltivati nei terreni più pesanti hanno struttura e morbidezza notevoli, oltre a un ottimo corredo polifenolico e antocianico che si traduce in un’ottima capacità di invecchiamento.
Grazie alle buone escursioni climatiche tra il giorno e la notte, le uve sono ricche di sostanze aromatiche e i vini da cui derivano, mantengono inalterato il loro profilo aromatico anche dopo un’eventuale invecchiamento.