Le DOC del Veneto: Riviera del Brenta
❂ Riviera del Brenta D.O.C.
(D.M. 21/6/2004 – G.U. n.154 del 3/7/2004; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Padova: comprende i territori dei comuni di Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Curtarolo, Massanzago, S. Giorgio delle Pertiche, Vigodarzere, Vigonza, Villanova di Camposampiero e parte dei territori dei comuni di Campo S. Martino, Camposampiero, Limena (Parte ex del Brenta), Loreggia, Noventa Padovana, Padova, Piove di Sacco, S. Giorgio in Bosco, Santa Giustina in Colle, S. Angelo di Piove, Saonara, Trebaseleghe e Villa del Conte;
● in provincia di Venezia: comprende i territori dei comuni di Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, S. Maria di Sala, Spinea, Stra, Vigonovo e parte dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Martellago, Mira, Scorzé e Venezia;
► base ampelografica
● bianco, frizzante: friulano min. 50%, pinot bianco e/o pinot grigio e/o chardonnay, max. 50%;
● con menzione del vitigno bianchi: Pinot Bianco (anche frizzante, spumante), Pinot Grigio, Chardonnay (anche frizzante, spumante), Tai ciascuno min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatici, ammessi alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia max. 15%;
● spumante: chardonnay min. 60%, pinot bianco e/o pinot grigio e/o chardonnay e/o friulano max. 40%;
● rosato, rosso, novello: merlot min. 50%, raboso (piave e/o veronese) e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère e/o refosco, max. 50%;
● con menzione del vitigno rossi: Merlot, Cabernet (franc e/o sauvignon e/o carmenère) anche riserva, Raboso (piave e/o veronese) anche riserva, Refosco anche riserva ciascuno min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatici, ammessi alla coltivazione, per le province di Padova e Venezia, max. 15%;
► norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima non deve essere inferiore a 2.500 ceppi/Ha;
● le forme di allevamento ed i sesti di impianto consentiti sono quelli normalmente in uso nella zona e precisamente la controspalliera singola e doppia; sono vietate le forme di allevamento espanse a pergola, a tendone e a raggi;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di:
- friulano 15 t/Ha e 9,50% vol.
- merlot 15 t/Ha e 10,50% vol.
- raboso 14 t/Ha e 10,00% vol. (12 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Riserva)
- pinot bianco, chardonnay 13 t/Ha e 10,00% vol.
- refosco 13 t/Ha e 10,50% vol. (12 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia Riserva) e cabernet (12 t/Ha e 11,50% vol. per la tipologia Riserva)
- pinot grigio 12 t/Ha e 10,00% vol.
● le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 9,00% vol. purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenendo conto degli usi tradizionali della zona, è consentito che le operazioni di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e frizzanti avvengano in tutto il territorio della regione Veneto;
● è consentita la correzione dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nei vigneti iscritti all’albo della stessa denominazione d’origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo della concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
● è ammessa la colmatura dei recipienti contenenti i vini a Doc “Riviera del Brenta” entro un massimo del 5% con altri vini dello stesso colore e della stessa annata, aventi diritto alla medesima denominazione d’origine, fermo restando l’obbligo di rispettare la presenza minima dell’85% delle varietà e delle annate oggetto della designazione;
● la tipologia «Rosato» deve essere ottenuta dalla vinificazione in rosato delle uve della tipologia «rosso»;
● la tipologia “Novello” deve essere ottenuta attuando il processo della macerazione carbonica per almeno il 40% delle uve raccolte nei vigneti iscritti all’albo;
● le tipologie “Spumante” previste, devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale sia in bottiglia che a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o i vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi delle varietà descritte nel presente disciplinare;
● le tipologie “Frizzante” previste, devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale, utilizzando i mosti o vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi della varietà descritte nel presente disciplinare. Possono essere elaborati nelle versioni secco, abboccato e amabile;
● i vini Cabernet, Raboso, e Refosco dal peduncolo rosso, possono essere designati con la menzione “Riserva“, solo qualora siano sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botte di legno, con decorrenza dal 1° novembre dell’annata della vendemmia;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria per le tipologie “Riserva” e “Novello“;
● per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» confezionati in bottiglie fino a 5 litri è obbligatorio l’uso della chiusura con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.
Per la tappatura di vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in materia;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Specificità della zona geografica
◉ Fattori naturali
La pianura veneta ricadente nell’area della Riviera del Brenta, costituisce un’unità geografica caratterizzata dalla presenza del fiume Brenta che sfocia nell’Adriatico. A questo fiume si deve la deposizione di buona parte dei materiali sciolti che formano il suolo e il sottosuolo e ciò in seguito al suo divagare su un perimetro molto ampio prima di stabilirsi in un alveo ben definito. Accanto all’azione del Brenta vi è la deposizione profonda di uno strato ghiaioso alluvionale riconducibile allo scioglimento dei ghiacciai alpini sul quale si è poi sovrapposto lo strato più fine dovuto all’azione dei corsi d’acqua. I suoli dell’area in esame hanno quindi origine tardo-glaciale e sono costituiti da depositi alluvionali e fluvioglaciali che si caratterizzano per la presenza prevalente di una granulometria fine con assenza di materiale grossolano. In questi suoli si riscontrano importanti fenomeni di lisciviazione e deposizione in profondità dei carbonati (caranto). La porzione meridionale dell’area presenta suoli mediamente fini di buona fertilità agronomica, nei quali la frazione più grossolana della tessitura (sabbia) risulta maggiormente presente, e ha un’origine generalmente marina. Ciò è riconducibile all’antica linea di spiaggia ritiratasi e retrocessa poi gradatamente verso la posizione attuale sotto la spinta dei depositi del Brenta, Bacchiglione e Adige. Nel complesso il clima della porzione di pianura in esame ha caratteri tipicamente continentali con inverni freddi ed estati calde, ma non siccitose, con un certo grado di umidità data
dalla presenza di corsi d’acqua e dalla vicinanza del mare che favorisce regimi di brezze sia di giorno che di notte.
◉ Fattori umani e storici
La denominazione lega storicamente il suo nome alla “Riviera del Brenta”, la zona attraversata dal fiume Brenta che, per alcuni secoli, è stata la via privilegiata di comunicazione tra le città di Padova e Venezia.
I primi ritrovamenti storici riguardanti la coltivazione della vite nell’area DOC Riviera del Brenta risalgono alla civiltà paleo veneta dove antichi recipienti per il vino confermano l’uso del vino nelle cerimonie religiose e nella vita quotidiana. La vera organizzazione agricola di quest’area si deve far risalire alla centuriazione di un vasto territorio a est del fiume Brenta per merito dell’esercito dei “Soldati Contadini” romani.
Gli “Statuti padovani” che raccolgono le disposizioni in materia agricola dal 1225 al 1315, testimoniano l’esistenza di una fiorente viticoltura nella campagna padovana e veneziana fin dal XIII secolo. In pianura i terreni vengono disboscati e quelli paludosi bonificati per far posto a una agricoltura spesso promiscua, ma il cui vino era tenuto in alta considerazione soprattutto dai Veneziani che, dal 1400, si insediarono nella zona costruendo numerose ville destinate alla conduzione delle proprietà terriere. L’insediamento si fece così concentrato, tra il ‘500 e il ‘700, da cambiare radicalmente volto a tutta la Riviera fino a farla diventare una naturale prosecuzione del Canal Grande e un Borgo di Venezia. Le ville hanno la tradizionale “Barchessa”, struttura necessaria all’attività agricola di cui il vino ne è parte importante.
La città di Venezia si andava sviluppando e ingrandendo e con essa cresceva il fabbisogno di vino.
Nel 1768 venne istituita l’Accademia di Agricoltura e i primi lavori riguardarono la potatura della vite, la conservazione del vino, l’impianto del vigneto, la cura dell’uva e la sua maturazione.
Si dovrà poi attendere il periodo post fillosserico (fine ‘800) per giungere ad un generale e vigoroso rinnovamento varietale, colturale ed enologico che investirà appieno la campagna padovana e veneziana. Nel primo dopoguerra si pone evidente ed urgente il problema della ricostituzione dei vigneti sterminati dalla fillossera: è l’occasione per una rivisitazione della base ampelografica e per una nuova impostazione tecnica dei vigneti.
Le competenze specifiche dei viticoltori della Riviera del Brenta hanno permesso di ottimizzare le interazioni fra il suolo e il clima della zona, consentendo di posizionare i diversi vitigni in funzione della vocazionalità dei terreni per ottenere la massima espressione delle loro potenzialità. Queste strategie hanno permesso di ottenere, nel 2004, il riconoscimento della DOC Riviera del Brenta (DM 21 giugno 2004); Tradizionalità, luoghi e tecnica, sono allora i veri fattori per una proposta di mercato in sintonia con le aspettative del consumatore.
La viticoltura sta cambiando, la qualità dell’uva si fa priorità, la tecnica viticola ed enologica si accompagnano di pari passo, ma soprattutto e di fondamentale importanza l’aggregazione dei produttori nelle Cantine Sociali che si fanno sempre più attente alle esigenze del mercato e promotrici di iniziative e strategie per la valorizzazione della denominazione.
● B) Specificità del prodotto
La base varietale è costituita dai vitigni Merlot e Cabernet Sauvignon, in minima parte Raboso e Refosco. La viticoltura dell’area è quindi impostata su vitigni rossi di pregio che ben si adattano ai terreni propri del comprensorio. Vigorie contenute, livelli produttivi medi, intensità coloranti e gradazioni zuccherine, di tutta evidenza, sono i caratteri che identificano il rapporto vitigno/ambiente del Brenta.
Il resto della produzione è orientata verso i vitigni bianchi quali Pinot bianco, Verduzzo, Chardonnay, Tocai e Pinot grigio, vitigni nobili, freschi e profumati. Si caratterizzano per la complessità dei profumi fruttati e delicati e la presenza del fiume fa si che siano esaltate le caratteristiche di sapidità ed armonia di questi vini bianchi.
I vini bianchi della denominazione “Riviera del Brenta” sono caratterizzati da un colore giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dorati o verdognoli a seconda della varietà di uva utilizzata; l’odore può essere vinoso, fruttato, delicato; il sapore può essere da secco a morbido a seconda delle tipologie, fresco armonico.
● C) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
L’interazione dei diversi fattori che caratterizzano l’area della Riviera del Brenta, dal clima ai suoli che vanno dal sabbioso, al medio impasto fertile, all’argilloso “tenace” determina delle condizioni diversificate che risultano ideali per le varie tipologie di vini rossi della Riviera del Brenta, che presentano intensità coloranti e gradazioni zuccherine, di tutta evidenza.
L’equilibrio vegeto-produttivo che si può notare negli impianti situati nei suoli argillosi, deriva dalla compattezza di tali terreni che non conferiscono vigoria eccessiva alla pianta e ben si prestano quindi per la produzione di vini rossi che risultano ben strutturati e di carattere.
Nei terreni sabbiosi della denominazione, sono ubicati prevalentemente i vitigni a bacca bianca che si avvantaggiano dei suoli freschi, profondi ottenendo quindi dei vini con una buona acidità.
Le elevate temperature e la presenza dei fiumi e bacini idrici, permette di ottenere piante di buona vigoria che salvaguardano i grappoli dai raggi estivi; la presenza di brezze marine che di giorno mitigano il clima e di notte abbassano sensibilmente la temperatura, permettono di arricchire gli acini di precursori aromatici che si ritrovano nelle diverse tipologie dei vini della Riviera del Brenta.