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Doc e DocgLe regole del vino

Le DOC del Veneto: Venezia

Le Doc del Veneto: Venezia


❂ Venezia D.O.C.
(D.M. 22/12/2010 – G.U. n.4 del 7/1/2011; ultima modifica P.M. n.53690 del 25/7/2019, pubblicato sulla G.U.U.E. n.L57 del 18/2/2021)


zona di produzione
● in provincia di Treviso: comprende tutto il territorio amministrativo;
● in provincia di Venezia: comprende tutto il territorio amministrativo;

base ampelografica
bianco (anche frizzante, spumante, passito): tocai friulano e/o verduzzo friulano e/o verduzzo trevigiano e/o glera,  min. 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo o del Pinot Nero (vinificato in bianco), a esclusione delle varietà appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, max. 50%;
con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Manzoni bianco, Sauvignon, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Pinot bianco, Tai (da Tocai friulano), Traminer e Pinot grigio, min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, a esclusione delle varietà appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 15%;
Pinot Spumante: Pinot Grigio, Pinot Bianco, Pinot Nero (vinificato in bianco) da soli o congiuntamente;
Pinot Rosato o Rosé spumante: Pinot Grigio, Pinot Bianco per almeno il 50%, Pinot Nero dal 5% al 50%;
rosato o rosé (anche frizzante, spumante): raboso Piave e/o raboso veronese min. 50%, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 30%;
rosso (anche riserva): merlot min. 50%, possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo, ad esclusione delle varietà appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare max. 50%;
con menzione del vitigno rossi: Merlot (anche riserva), Cabernet Sauvignon (anche riserva), Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère, anche riserva), Cabernet Franc, Carmenère, Malbech (anche riserva), Refosco dal Peduncolo Rosso (anche riserva), Pinot nero, min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, ad esclusione delle varietà appartenenti alla famiglia dei moscati, idonei alla coltivazione per le province di Treviso e Venezia, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 15%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.500 ceppi, ad esclusione delle varietà Raboso Piave e Raboso veronese, per le quali il numero di piante non può essere inferiore a 1.500 ceppi. Tuttavia, per le sole varietà Raboso Piave e Raboso veronese è consentita la tradizionale forma a raggi “Bellussi“, con un numero minimo di ceppi a ettaro pari a 1.250 piante, a condizione che sia garantita la tradizionale potatura con una carica massima di 70.000 gemme a ettaro;
i vigneti allevati a Bellussi, impiantati e allevati a “Bellussi” prima del riconoscimento della DOC “Venezia” e dell’approvazione del relativo disciplinare di produzione, di cui al D.M. 22/12/2010, sono idonei alla produzione della denominazione “Venezia” a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura una carica massima di 70.000 gemme a ettaro;
è consentita l’irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di:

  • Rosso, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Malbech, Refosco dal Peduncolo Rosso, Pinot Nero: 16 t/Ha e 10,00% vol.
  • Pinot e Pinot nero Spumante (VS e VSQ): 16 t/Ha e 9,50% vol.
  • Chardonnay: 15 t/Ha e 10,00% vol.
  • Chardonnay Frizzante e Spumante (VS e VSQ): 15 t/Ha e 9,50% vol.
  • Bianco, Manzoni bianco, Sauvignon, Verduzzo trevigiano, Verduzzo friulano, Pinot bianco, Tocai friulano, Traminer, Pinot grigio: 15 t/Ha e 10,00% vol.
  • Traminer Spumante (VS, VSQ e VSQA): 15 t/Ha e 9,50% vol.
  • Pinot grigio Spumante (VS e VSQ) e Frizzante: 15 t/Ha e 9,50% vol.
  • Bianco Spumante (VS e VSQ) e Frizzante, Rosato o Rosé, Rosato o Rosé Spumante (VS e VSQ) e Frizzante, Raboso Piave e Raboso Veronese: 17 t/Ha e 9,50% vol.

le uve delle varietà destinate alla produzione delle tipologie Rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Malbech e Refosco dal peduncolo rosso designati con la menzione “riserva“, devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 1,00% vol., rispetto a quelli indicati precedentemente;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione ed elaborazione delle tipologie Spumante e Frizzante devono essere effettuate nel territorio amministrativo della Regione Veneto e nel territorio amministrativo delle province di Udine e Pordenone;
è consentita l’aggiunta di mosti e/o vini, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione “Venezia” nel limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve delle varietà complementari, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi complessivamente tale percentuale;
la tipologia Rosato/Rosé è ottenuta dalla spremitura soffice delle uve e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore;
la denominazione di origine controllata “Venezia” nelle versioni spumante e frizzante, deve essere prodotta esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave;
nella preparazione dei vini della tipologia “riserva” possono essere utilizzate uve sottoposte ad appassimento per un limite massimo del 30%;
l’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento;
le uve messe ad appassire non possono essere vinificate prima del 15 novembre. Tuttavia, qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendessero necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela – con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi – può autorizzare l’inizio delle predette operazioni in data antecedente al 15 novembre. Le uve al termine dell’appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.;
i vini designati nella tipologia “riserva” non possono essere immessi al consumo prima di 24 mesi a partire dal 1° novembre dell’annata della vendemmia;
i vini designati nella tipologia “passito” non possono essere immessi al consumo prima di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell’annata della vendemmia;

norme per l’etichettatura e il confezionamento
nella presentazione e designazione dei vini, con esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
i vini a denominazione di origine controllata “Venezia” fino a 5 litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro, chiuse ad esclusione dei vini spumanti con tappo raso bocca;
per i vini a denominazione di origine controllata “Venezia” immessi al consumo in bottiglie fino a 2 litri, ad esclusione dei vini spumanti, è ammesso l’utilizzo del tappo capsula a vite;
per i vini a denominazione di origine controllata “Venezia”, ad esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è consentito l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a 2 litri;

legame con l’ambiente geografico
A) Specificità della zona geografica
Fattori naturali
L’area della DOC Venezia si estende nella parte orientale della Pianura Padana, dalla zona pedecollinare della provincia di Treviso, ai territorio confinanti con il mare Adriatico della provincia di Venezia. Il clima dell’area DOC Venezia è pertanto definito “temperato umido” e ciò è dovuto, oltre alla latitudine, alla vicinanza dei monti carsici e dolomitici a nord, del mare e delle aree lagunari, alla giacitura pianeggiante ed alla conseguente esposizione dei venti.
I suoli della zona originano dalla deposizione di materiali alluvionali derivanti principalmente dallo scioglimento dei ghiacciai alpini e prealpini e successivamente dall’azione dei fiumi Piave e Livenza che attraversano l’area di produzione. La pianura si può facilmente dividere in due parti, l’alta e la bassa pianura con linea di separazione data dalla fascia delle risorgive. Nella prima i suoli si caratterizzano per la presenza di sedimenti ghiaiosi di origine fluvioglaciale e fluviale nei quali il sottosuolo risulta interamente costituito da ghiaie. Spostandosi verso sud, il ventaglio ghiaioso lascia lentamente posto a depositi con percentuali di sabbia sempre maggiori fino a giungere alla fascia delle risorgive dove la tessitura si fa più fine per la presenza di limi e argille.
Fattori umani e storici
La viticoltura nell’area veneziana e trevigiana è presente sin dall’epoca romana come testimoniano i numerosi reperti ritrovati. Con le invasioni barbariche una buona parte di queste campagne vennero distrutte. Nel medioevo, i vescovi di Concordia Sagittaria vollero la costruzione dell’Abbazia di Summaga, affidata ai Benedettini i quali contribuirono all’espansione delle terre coltivate a vite e frumento. I monasteri diventarono veri centri di insegnamento e a partire dall’800 importanti punti di riferimento per l’attività viticola ed enologica. Successivamente, grazie alla Repubblica Veneziana, nasce una viti-vinicoltura che possiamo definire “aristocratica” e che permette ai contadini di acquisire nuove informazioni e nuove tecniche vitivinicole.
I vini di Venezia avevano una qualità che i vini “foresti” (stranieri) spesso non avevano, grazie sia alla predisposizione ambientale alla coltivazione della vite, sia alla corsa al miglioramento della qualità da parte dei nobili, per affermare il loro prestigio anche nella produzione vitivinicola.
Il comparto viti-vinicolo dell’area DOC Venezia negli ultimi 20-25 anni, dopo i danni da gelo del 1985, ha dato una nuova impostazione ai vigneti basata su densità di impianto e scelte clonali finalizzati a una maggiore qualità dei vini. È sulle basi di questa storia millenaria, fatta di studio, dedizione e tenacia dell’uomo che si sono poste le basi per la nascita nel 2010 della DOC Venezia.
B) Specificità del prodotto
Cat. (1) Vino. I vini rossi della denominazione “Venezia” sono caratterizzati da un’elevata intensità colorante che può andare dal rosso rubino a quello granato durante l’invecchiamento; tonalità colorante che mantengono negli anni. Queste sono dunque le caratteristiche necessarie affinché questi vini possano meritarsi la menzione riserva.
In funzione delle zone, possono essere più accentuati i sentori di confettura e frutti di sottobosco oppure note speziate di tabacco o erbacee. Nel complesso il gusto è sempre pieno con una buona tannicità e un ottimo equilibrio acido. Al gusto ritornano le note di frutta rossa sostenute da una buona struttura e una consistenza sapida.
Per i vini bianchi giovani il colore è normalmente giallo paglierino con riflessi verdognoli più o meno intensi. All’olfatto possono evidenziare note primarie floreali, in particolare di acacia, fiori di campo e camomilla che vanno verso il fruttato e si focalizzano per lo più in note di mela, pera e albicocca. Al sapore spicca una marcata sapidità e persistenza gustativa.
Caratteristiche che vengono amplificate nei vini “passiti”, Cat. (1) Vino, in quanto in questa area si usa per tradizione consolidata mettere in fruttaio o sottoporre all’appassimento in pianta le uve destinate all’elaborazione di detta tipologia Queste tipologie di vini sono nate per accompagnare i dolci e i biscotti della tradizione culinaria locale.
Il Verduzzo trevigiano e friulano sono particolarmente adatti all’appassimento, a queste si accompagnano in percentuale variabile anche altre varietà per aumentare la frazione aromatica o acida in funzione dell’interpretazione del produttore.
Cat. Vini Spumanti (4), Vini spumanti di Qualità (5), Vini spumanti di Qualità di tipo aromatico (5), Vini Frizzanti Cat. (8). È tradizione consolidata nel territorio della DOP Venezia, ovvero dalle colline del trevigiano sino a scendere nella valle del Fiume Piave, la produzione di vini nelle categorie Vini spumanti, Vini Spumanti di qualità e Vini spumanti di qualità di tipo aromatico secondo il metodo della rifermentazione in autoclave o metodo Martinotti e per i quali è consuetudine della zona attuare rifermentazioni in autoclave con tempistiche differenti, posticipando l’immissione al consumo del vino ottenuto, al fine di ottenere alcune caratteristiche specifiche quali sentori di crosta di pane a seconda della durata del contatto tra le cellule di lievito lise e la massa spumantizzata, perlage fine e persistente in base alla durata della rifermentazione.
Le varietà bianche esprimono vini con note fresche floreali e fruttate, derivanti dai terreni più sciolti e ricchi di scheletro che danno alle varietà bianche maggior fragranza e freschezza aiutate dalle escursioni termiche fra il giorno e la notte derivanti da un clima temperato e umido, pertanto si prestano in maniera particolare per la produzione dei vini spumanti e frizzanti, pratiche consolidate tanto da rendere questa area fra le più importanti a livello mondiale. Segno evidente della forte vocazione di questo ambiente.
Nelle varie categorie dei vini spumanti della Dop Venezia, bianchi e rosati anche con indicazione dei vitigni Pinot, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay e Traminer si riscontrano colori dal giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi dorati o ramati o tendenti al rosato se vinificati in bianco da vitigni a bacca nera; spuma fine e persistente, odore delicato a volte fruttato; sono vini freschi , da brut nature a demisec, per il varietale Traminer anche dolce e aromatico.
I vini frizzanti Categoria (8) della Dop Venezia, bianchi e rosati anche con indicazione dei vitigni Pinot grigio, Chardonnay hanno colore dal giallo paglierino più o meno intenso o rosato più o meno intenso, nel caso del pinot Grigio talvolta ramato; odore delicato e fruttato; sapore da secco ad abboccato Negli ultimi 15/20 anni si è particolarmente diffusa l’elaborazione dei vini spumanti che possono per parametri produttivi fare riferimento ai prodotti vitivinicoli delle categorie vino Spumante, Vino spumante di qualità e Vino spumante di qualità del tipo aromaticoe Vini frizzanti, ottenuti tutti con il metodo Martinotti.
Dalle colline del trevigiano a scendere nella valle del Piave, la produzione dei vini spumanti e frizzanti si è consolidata tanto da rendere questa area fra le più importanti a livello mondiale. Segno evidente della forte vocazione di questo ambiente per la produzione di questi vini la cui qualità è riconosciuta in tutto il mondo.
C) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
Il territorio su cui si sviluppa la DOC “Venezia” è in grado di determinare caratteristiche peculiari nei diversi vini a seconda dei terreni di origine. La differenza di suoli permette infatti di dedicare i terreni più sciolti e ricchi di scheletro alle varietà bianche per ottenere maggiore fragranza e freschezza; i vini così ottenuti esprimo note fresche floreali e fruttate, eccellenti anche per la spumantizzazione nelle categorie vino Spumante, Vino spumante di qualità e Vino spumante di qualità del tipo aromatico), mentre al gusto presentano una marcata sapidità e persistenza gustativa, tipiche della zona.
I terreni argillosi pesanti vengono destinati ai vitigni a bacca rossa per avere vini a maggior corpo e struttura; essi infatti donano ai vini rossi un’elevata intensità colorante, persistente anche con il passare degli anni; tali terreni, in funzione delle zone, possono dare sentori di confettura e frutti di bosco più o meno accentuati nonché note speziate di tabacco o erbacee. L’elevata dotazione minerale dei terreni argillosi permette di ottenere vini dal gusto pieno grazie alla buona tannicità e un ottimo equilibrio acidico. Anche i vini rosati ottenuti nei terreni argillosi, presentano un colore persistente e un equilibrato rapporto acidico.
Il clima temperato umido e la buona escursione termica fra il giorno e la notte, permettono di mantenere inalterato il corredo aromatico dell’uva, oltre a esaltare il quadro acido dei vini e consentono di ottenere vini più freschi e longevi.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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