► zona di produzione
● in provincia di Chieti: comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
► base ampelografica
● anche riserva: montepulciano min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 10%;
► norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 12% vol. (12,5% per la tipologia “Riserva”);
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento e l’affinamento, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata;
● il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano d’Abruzzo” sottozona “Teate” deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 21 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno; con la menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● nell’etichettatura del vino, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo |