Le Doc dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona Longiano
❂ Romagna Sottozona Longiano D.O.C.
(D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 8/1/2019 – G.U. n.21 del 25/1/2019)
► zona di produzione
● in provincia di Forli-Cesena: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Borghi e Montiano.
Il confine a valle per i Comuni di Longiano e Savignano sul Rubicone è delimitato dalla SS 9 via Emilia; a ovest dal confine del comune di Longiano con il comune di Cesena si imbocca la via Cà Vecchia e si prosegue verso sud fino all’abitato di Calisese che si attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa fino alla via Casale che si percorre fino all’incrocio con la via Fageto percorsa fino all’incrocio con la via Rudigliano e attraverso l’abitato di Ardiano si prosegue fino all’incrocio con la via Garampa (SP 75) e per via Garampa fino all’abitato di Montecodruzzo da cui si discende fino al torrente Ansa e si risale in località Ca’ di Quagliotto e si prosegue per la SP 11 attraversando gli abitati di Montegelli, Rontagnano, Barbotto e Savignano di Rigo fino al confine Regionale e del comune di Sarsina.
A est dal confine con la provincia di Rimini sulla SS 9 via Emilia in località Ponte di Mezzo lungo il confine con la provincia di Rimini verso sud fino all’incrocio con il confine regionale e lungo questo fino all’incrocio con il confine del comune di Sarsina con la via Savignano di Rigo – Cicognaia (E/R) via Decio Raggi (Marche);
► base ampelografica
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;
► norme per la viticoltura
● per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Longiano la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Sangiovese Longiano, 8 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese Longiano Riserva;
► norme per la vinificazione
● per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato in precedenza. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
● le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Longiano, anche Riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
● il vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo a quello di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
● per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano, anche riserva, è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
● nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Longiano, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● per il vino “Romagna” Sangiovese Longiano Riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.