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Doc e DocgLe regole del vino

Le Doc dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona Serra

Mappa vino Doc Romagna sottozona Serra


❂ Romagna Sottozona Serra D.O.C.
(D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 8/1/2019 – G.U. n.21 del 25/1/2019)


zona di produzione
● in provincia di Ravenna: comprende parte del territorio amministrativo del comune di Castel Bolognese.
Dall’incrocio, a Castel Bolognese, tra la SS 9 Via Emilia e la SS 306 Via Casolana, si segue quest’ultima sino ad incontrare Via Kennedy; indi per via Ghinotta fino a incrociare Via Biancanigo che si percorre sino a Via Boccaccio; per quest’ultima sino al Fiume Senio che si segue finché non si incontra il confine amministrativo tra i Comuni di Riolo Terme e Brisighella. Si prosegue su tale confine sino all’incrocio con Via Tomba; indi per Via Pediano, Via Chiesa di Pediano, Via Bergullo e Via dei Colli sino alla SS 9 Via Emilia che si percorre fino a ritornare all’incrocio, all’ingresso di Castel Bolognese, con la SS 306 Via Casolana;

base ampelografica
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;

norme per la viticoltura
per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Serra la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Sangiovese Serra, 8 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese Serra Riserva;

norme per la vinificazione
per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato in precedenza. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Serra, anche Riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
il vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.  Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo a quello di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra, anche riserva, è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento;

norme per l’etichettatura e il confezionamento
per il vino “Romagna” Sangiovese Serra Riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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