Le Doc dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona Serra
❂ Romagna Sottozona Serra D.O.C.
(D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 8/1/2019 – G.U. n.21 del 25/1/2019)
► zona di produzione
● in provincia di Ravenna: comprende parte del territorio amministrativo del comune di Castel Bolognese.
Dall’incrocio, a Castel Bolognese, tra la SS 9 Via Emilia e la SS 306 Via Casolana, si segue quest’ultima sino ad incontrare Via Kennedy; indi per via Ghinotta fino a incrociare Via Biancanigo che si percorre sino a Via Boccaccio; per quest’ultima sino al Fiume Senio che si segue finché non si incontra il confine amministrativo tra i Comuni di Riolo Terme e Brisighella. Si prosegue su tale confine sino all’incrocio con Via Tomba; indi per Via Pediano, Via Chiesa di Pediano, Via Bergullo e Via dei Colli sino alla SS 9 Via Emilia che si percorre fino a ritornare all’incrocio, all’ingresso di Castel Bolognese, con la SS 306 Via Casolana;
► base ampelografica
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;
► norme per la viticoltura
● per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Serra la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Sangiovese Serra, 8 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese Serra Riserva;
► norme per la vinificazione
● per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato in precedenza. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
● le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Serra, anche Riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
● il vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve. Il vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo a quello di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
● per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra, anche riserva, è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
● nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Serra, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● per il vino “Romagna” Sangiovese Serra Riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.