► zona di produzione
● in provincia di Cosenza: comprende l’intero territorio amministrativo della provincia;
► base ampelografica
● bianco: greco bianco, guarnaccia bianca, pecorello, montonico (localmente mantonico), da soli o congiuntamente, min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
● bianco spumante: mantonico minimo 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
● rosato: greco nero, magliocco, gaglioppo, aglianico, calabrese, da soli o congiuntamente, min. 60%, possono concorrere altri vitigni, fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
● spumante rosé: mantonico min. 60%, possono concorrere, da soli o congiuntamente i vitigni a bacca nera greco nero, magliocco, gaglioppo, aglianico e calabrese max. 40%;
● rosso: Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera) min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell’invaiatura;
● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero minimo di 2.500 ceppi/ettaro;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 12 t/Ha e 10% vol. per il tipo Bianco, 10 t/Ha e 10% vol. per il Rosato e 11% vol. per il Rosso;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento dei vini devono essere effettuate all’interno del territorio dei comuni interessati;
● il vino a Doc “Donnici Rosso“, dopo un periodo di invecchiamento minimo di 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la menzione “Riserva“;
► norme per l’etichettatura
● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza” e sue sottozone nelle tipologie Bianco, Rosso e Rosato, che derivino dall’assemblaggio di due varietà di vitigno, è ammessa l’indicazione dei vitigni che lo compongono esclusivamente nelle informazioni al consumatore ed alle seguenti condizioni:
– essa non contenga il riferimento geografico della denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza”
– siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica della altre informazioni al consumatore
– le varietà da cui il vino deriva devono essere indicate in ordine decrescente in relazione alle quantità utilizzate e che ognuno di esse partecipi per almeno il 15% del totale
– il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varietà menzionate |