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Le Doc della Calabria: Terre di Cosenza Sottozona Condoleo

Le Doc della Calabria: Terre di Cosenza Sottozona Condoleo

Terre di Cosenza Sottozona Condoleo D.O.C. (Ultima modifica: D.M. 18/10/2011 – G.U. n.256 del 3/11/2011)

zona di produzione
● in provincia di Cosenza: comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Mandatoriccio;

base ampelografica
● bianco (anche passito, vendemmia tardiva): greco bianco e/o guarnaccia bianca e/o Pecorello e/o montonico (loc. mantonico) min. 70%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 30%;
● rosato: greco nero e/o magliocco e/o gaglioppo e/o aglianico e/o calabrese min. 80%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 20%;
● rosso (anche riserva, passito, vendemmia tardiva, novello): min. 60% greco nero, possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
con menzione del vitigno rosso (anche riserva): Greco Nero min. 85%, possono concorrere gaglioppo e/o aglianico e/o calabrese e/o magliocco, max. 15%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 10 t/Ha (7 t/Ha per la tipologia “Greco Nero”) e 10,50% vol. per Bianco e Rosato, 11,00% vol. per Rosso e Novello, 11,50% per il Rosso Riserva, 12,00% vol. per Greco Nero e Vendemmia Tardiva, 13,00% per il Passito;
per la produzione della tipologia Passito, le uve devono essere sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico minimo del 16%;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e affinamento obbligatorio devono essere effettuate esclusivamente all’interno dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione;
i vini “Terre di Cosenza Sottozona Condoleo” Rosso e Greco Nero, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,5% e che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, possono essere destinati a “Riserva“. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve;

norme per l’etichettatura
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza” Sottozona Condoleo, nelle tipologie Bianco, Rosso e Rosato, che derivino dall’assemblaggio di due varietà di vitigno, è ammessa l’indicazione dei vitigni che lo compongono esclusivamente nelle informazioni al consumatore ed alle seguenti condizioni:
– essa non contenga il riferimento geografico della denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza”
– siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica della altre informazioni al consumatore
– le varietà da cui il vino deriva devono essere indicate in ordine decrescente in relazione alle quantità utilizzate e che ognuno di esse partecipi per almeno il 15% del totale
– il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varietà menzionate

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