► zona di produzione
● in provincia di Benevento: comprende l’intero territorio della provincia;

● Sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e San Lupo;

● Sottozona Sant’Agata dei Goti: comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Sant’Agata de’ Goti;

● Sottozona Solopaca: comprende l’intero territorio dei comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Solopaca e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano;

● Sottozona Solopaca Classico: comprende parte del territorio del comune di Solopaca;

● Sottozona Taburno: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Tocco Caudio e Vitulano. A tale delimitazione si deve aggiungere una piccola area distaccata appartenente al comune di Tocco Caudio;

► base ampelografica
● bianco (anche frizzante): trebbiano toscano e malvasia (bianca di Candia), da soli o congiuntamente, min. 50%, per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nell’ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente max. 50%;
● spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico (con o senza specificazione della sottozona): aglianico e/o falanghina, da soli o congiuntamente, min. 70%, per la restante parte possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della provincia di Benevento, max. 30%;
● con menzione del vitigno bianchi (anche passito, spumante e spumante di qualità, con o senza specificazione della sottozona) : Coda di Volpe, Fiano, Greco, Moscato min. 85% possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nell’ambito della provincia di Benevento max. 15%;
● rosato (anche frizzante), rosso (anche frizzante, novello, superiore, riserva): min. 50% sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nell’ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente max. 50%;
● con menzione del vitigno rosati e rossi (anche passito, spumante, spumante di qualità, con o senza specificazione della sottozona): Aglianico (anche riserva), Barbera, Piedirosso, Sciascinoso min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nell’ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente max. 15%;
● con menzione di due vitigni rosati e rossi (con o senza specificazione della sottozona): Aglianico-Piedirosso, la varietà minoritaria deve essere presente per almeno il 40%;

► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i reimpianti e nuovi impianti la forma di allevamento ammessa è quella a controspalliera e la densità minima di viti per ettaro non dovrà essere inferiore a 2.500 piante;
● la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere la seguente:
● il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere il seguente:

► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata “Sannio” devono essere effettuate all’interno del territorio della provincia di Benevento;
● le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione, di invecchiamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata “Sannio” con la specificazione delle sottozone Solopaca e Solopaca Classico, Guardiolo, Taburno, Sant’Agata dei Goti, devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione delimitata per ciascuna sottozona;
● l’aumento del titolo alcolometrico e le eventuali pratiche correttive sono consentiti ai sensi delle norme vigenti;
● i vini a denominazione di origine controllata “Sannio” Passito, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone, devono provenire da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16% vol. E’ vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell’anno successivo alla vendemmia;
● i vini a denominazione di origine controllata “Sannio”, categoria Spumante di Qualità Metodo Classico, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone, devono essere ottenuti attraverso la tradizionale rifermentazione in bottiglia e deve permanere sui lieviti di fermentazione per almeno 12 mesi a decorrere dal 15 novembre dell’anno di raccolta delle uve;
● i vini a denominazione di origine controllata “Sannio” con la menzione Novello, associati al riferimento ad una delle sottozone, devono essere ottenuti con almeno il 70% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve intere;
● i vini a denominazione di origine controllata “Sannio” Rosso Riserva, “Sannio” Aglianico Riserva, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio d almeno 2 anni, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata “Sannio” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, ad eccezione delle tipologie Spumante |