► zona di produzione ● in provincia di Brindisi: comprende l’intero territorio dei Comuni di San Pietro Vernotico, Torchiarolo e parte del territorio del Comune di Cellino San Marco; ● in provincia di Lecce: comprende l’intero territorio dei Comuni di Novoli, Squinzano e parte del territorio dei Comuni di Campi Salentina, Lecce, Surbo e Trepuzzi;
► base ampelografica ● bianco (anche spumante): min. 80% chardonnay e/o malvasia bianca, possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, max. 20%, ad esclusione dei moscati; ● con menzione del vitigno bianchi (anche spumante): Chardonnay, Malvasia Bianca, Fiano e Sauvignon min. 90%, possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, max. 10%, ad esclusione dei moscati; ● rosato (anche spumante), rosso (anche novello, riserva): min. 70% negroamaro, possono concorrere alla produzione anche le uve provenienti dai vitigni malvasia nera di Brindisi, malvasia nera di Lecce, sangiovese e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia, per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite, da sole o congiuntamente, max. 30%; ● con menzione del vitigno rossi: Negroamaro o Negro Amaro (anche rosato, spumante), Susumaniello min. 85%, possono concorrere alla produzione, da solem o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico”, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l’irrigazione di soccorso, anche con impianti fissi; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 11,00% vol. per tutte le tipologie di vini bianchi, 14 t/Ha e 12,00% vol. per tutte le tipologie di vini rossi (12,50% per le versioni Riserva); ● le uve unicamente destinate alla produzione delle tipologie Spumante, purché oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10%;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento obbligatorio e la spumantizzazione, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve; ● i vini “Squinzano” Rosso Riserva e “Squinzano” Negroamaro Riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve; ● i vini “Squinzano” Rosato, Negramaro Rosato, Bianco, Chardonnay, Malvasia Bianca, Fiano e Sauvignon, possono essere prodotti nei tipi Spumante, ottenuti per presa di spuma dei corrispondenti vini “tranquilli”, mediante rifermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, con l’esclusione di qualsiasi aggiunta di anidrite carbonica. Per la presa di spuma può essere utilizzato saccarosio, mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine, mosto concentrato rettificato; ● per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino “Squinzano” Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che, in particolare, prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione variante tra le 12 e 24 ore; ● è consentito il ricorso alla pratica del “rimontaggio” per assicurare al vino la voluta tonalità di colore; ● per tutte le tipologie è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla Denominazione di Origine Protetta e comunque prima della certificazione per l’immissione al consumo; ● i vini sottoposti a colmatura non possono essere sottoposti a pratiche di taglio; ● è consentito l’arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite; ● è consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;
► norme per l’etichettatura ● Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata “Squinzano”, ad esclusione delle tipologie Spumante, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
|