Le Doc della Toscana: Bianco di Pitigliano
❂ Bianco di Pitigliano D.O.C.
(D.M. 22/11/2011 – G.U. n.294 del 19/12/2011)
► zona di produzione
● in provincia di Grosseto: comprende l’intero territorio dei comuni di Pitigliano e Sorano, parte dei territori dei comuni di Scansano e Manciano;
► base ampelografica
● anche superiore, spumante, Vin Santo: 40-100% trebbiano toscano, 0-60% greco e/o malvasia bianca lunga e/o verdello e/o grechetto e/o ansonica e/o viognier e/o chardonnay e/o sauvignon e/o pinot bianco e/o riesling italico; possono concorrere le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, max. 15%;
► norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata in coltura specializzata deve essere di 12,5 t/Ha (11 t/Ha per la tipologia “Superiore) e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,50% vol. (9,50% vol. per la versione Spumante, 11,50% vol. per il Superiore);
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e di appassimento delle uve devono essere effettuate nel territorio dei comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano e Scansano, in provincia di Grosseto. Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di conservazione e invecchiamento, previste per la tipologia “Bianco di Pitigliano” Vin Santo possono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto e in quello delle province limitrofe di Pisa, Livorno e Siena;
● è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini, fatta eccezione per il “Bianco di Pitigliano” Vin Santo, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite;
● il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento del “Bianco di Pitigliano” Vin Santo prevede quanto segue:
• l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;
• l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei;
è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;
• la vinificazione, la conservazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 500 litri per un periodo minimo di 18 mesi, a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di raccolta;
• l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
• al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.;
► norme per l’etichettatura
● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino “Bianco di Pitigliano”, con l’esclusione della tipologia Spumante, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve