Le Doc della Toscana: Bolgheri Sassicaia
❂ Bolgheri Sassicaia D.O.C.
(D.M. 5/11/1994 – G.U. n.265 del 12/11/1994; ultima modifica D.M. 30/3/2015, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Livorno: all’interno del comune di Castagneto Carducci, il confine inizia percorrendo il Viale di San Guido, oltrepassato di circa 200 m. in direzione Bolgheri il pod. Alberto, sulla strada comunale di San Guido (viale dei Cipressi) si dirige a nord-ovest per 610 m. fino ad incontrare il fosso Barinca e, progredendo dall’argine sinistro di suddetto fossato, per circa 1247 m. in direzione est, incontra la strada campestre del pod. Aianova, confinante con l’azienda agricola Castello di Bolgheri e, all’interno di questa delimitazione si estende in direzione sud in linea retta per 100 m. includendo l’amm. Le Capanne ed il pod. Sassicaia fino a congiungersi, dopo una lieve inflessione in direzione sud-ovest al botro delle Fornaci.
Di qui, internamente all’argine sinistro del botro, procedendo in direzione est per 2518 m., giunge all’intersezione con una strada poderale che, con un tratto di circa 200 m. in direzione sud, si ricollega alla strada Poggio-Patanocco. Delimitata da tale strada, sempre in direzione est per 1300 m., si dirige verso pod. Patanocco e, successivamente, dal proseguimento della precedente strada, denominata in questo tratto “strada Patanocco Castiglioncello” segue questa delimitazione, al suo interno, prima per 1200 m. in direzione est-sudest poi per 1100 m. in direzione sud-ovest tagliando il tratto di strada di collegamento tra Castiglioncello-Colle Ulivo.
Di qui prosegue in direzione sud-est per 810 m., dirigendosi poi in linea retta verso ovest per 1012 m., confinando esternamente con l’azienda agricola S. Biagio e, successivamente, in direzione nord-ovest per 714 m., fino all’incontro con la strada Castelluccio Ospedaletto.
Di qui in direzione nord-ovest per 520 m. continua fino ad incontrare la strada di collegamento tra pod. Casa Bozzini e il Quercione ed internamente ad essa per 450 m., in direzione ovest e successivamente in direzione nord-ovest per 900 m., confinando con la Tenuta dell’Ornellaia, fino ad incontrare il botro Macine e costeggiando l’argine sinistro per 500 m., in direzione ovest-sudovest.
La delimitazione prosegue poi per 510 m. in direzione ovest-nordovest confinando ancora con la Tenuta dell’Ornellaia e, successivamente per 200 m., in direzione nord-ovest confinando con la proprietà Righi fino ad incontrare il fosso Campo-Fantoccio. Internamente al fosso il confine si estende in direzione ovest per 356 m., fino ad incontrare la via Bolgherese e costeggiando questa per 100 m. in direzione nord-ovest, prosegue verso ovest internamente alla Strada delle Ferruggini per 300 m., fino all’intersezione di essa con il fosso Campo-Fantoccio e da esso delimitata per 600 m., in direzione nord-ovest.
Da qui si stacca dal fosso in direzione ovest per 200 m., deviando a 90° in nord per 150 m., fino ad incontrare il fosso Carestia Vecchia.
Dopo aver costeggiato internamente il fosso per 418 m., in direzione ovest si ricongiunge dopo 600 m. in nord-ovest al punto di partenza di questa descrizione planimetrica situata sul viale dei Cipressi a 165 m. ad est, rispetto al pod. Alberto.;
► base ampelografica
● cabernet sauvignon almeno l’80%, Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana (vedi allegato), presenti nei vigneti da soli o congiuntamente max. 20%;
► norme per la viticoltura
● è ammessa l’irrigazione di soccorso;
● le forme di allevamento e i sistemi di potatura ammessi sono: il cordone speronato mono e bilaterale, l’archetto semplice o doppio ad alberello basso. Sono da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata del vino “Bolgheri Sassicaia” i vigneti ubicati ad un’altimetria tra 40 e 400m s.l.m.. La produzione di uva ammessa non deve essere superiore a 7 t/Ha con una resa media di 2 Kg per ceppo;
● per i nuovi impianti e reimpianti, la produzione massima di uva, pur risultando di 7 t/Ha, deve prevedere una densità degli impianti di almeno 4.000 ceppi con una produzione media di 1,8 kg per ceppo;
● le uve destinate alla produzione del “Bolgheri” Sassicaia devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale dell’11,5%;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento e imbottigliamento del vino “Bolgheri Sassicaia” devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci; sono esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti da zone di produzione esterne alla zona di produzione della denominazione di origine controllata del vino “Bolgheri Sassicaia”. E’ consentito l’arricchimento con mosti provenienti dallo schedario viticolo della denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” o con mosto concentrato rettificato;
● il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, di cui almeno 18 mesi in botti di rovere di capacità non superiore a 225 litri;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● per i vini designati con la denominazione di origine controllata del vino “Bolgheri Sassicaia” è consentito l’uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell’apposito elenco regionale;
● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri” Sassicaia deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● per l’immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri: 0,375, 0,750, 1,500, 3,000, 6,000, 9,000 e 12,000;
● il recipiente utilizzato per il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” deve consistere in una bottiglia di vetro di forma bordolese di colore scuro;
● la chiusura dei recipienti destinati all’immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri Sassicaia” deve essere effettuata con il tappo di sughero raso bocca;
► legame con la zona geografica
● A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende la porzione del territorio amministrativo del Comune di Castagneto Carducci come meglio descritta nel presente Disciplinare. L’analisi climatica e pedologica dell’ambiente dimostra che i caratteri agro climatici dell’area ne fanno un territorio vocato per una viticoltura di qualità.
I valori medi di temperature e precipitazioni sono i seguenti:
Temperatura minima: 9,6°C
Temperatura massima: 19,4°C
Temperatura media: 14,5°C
Precipitazione: 584mm
Deficit idrico: 205mm
La zona di produzione del vino DOC “Bolgheri Sassicaia” gode delle seguenti peculiarità:
-terreni: paesaggio a terrazzi e versanti rettilinei, composizione a sedimenti pleistocenici con suoli poco profondi con scheletro molto evidente («sassicaia» dall’elevata quantità di sassi presente nel terreno) a tessitura argilloso-limosa e con drenaggio interno imperfetto, da scarsamente a molto calcarei, presenza di ossido di ferro.
◉ Fattori umani rilevanti per il legame
Il conte Guido Alberto della Gherardesca, nella prima metà del 1800, fece emergere una nuova cultura enologica con l’assunzione di esperti di vinificazione tra cui Giuseppe Mazzanti a Bolgheri. Nel 1816 sorsero i primi vigneti sperimentali alle Capanne di Castiglioncello, ove più tardi nacque la prima vigna del vino Sassicaia, e nei fondi del Castelluccio. Le scelte viticole furono effettuate non solo in base al terroir ma soprattutto in base alla cultura vinicola francese con particolare attenzione ai metodi di vinificazione e ai vitigni usati in Francia: a conferma di questo le scelte effettuate dal conte Guido Alberto e da Mazzanti furono proprio indirizzate sui vitigni francesi tra cui Gamay, Cabernet e Syrah.
La distruzione dei vigneti a causa dell’attacco di fillossera degli inizi del ‘900 costrinse a ripensare all’assetto globale del vigneto ed al tipo di vitigno più idoneo per il territorio. Dopo un periodo interlocutorio, tra le due guerre, le intuizioni del Marchese Mario Incisa della Rocchetta e le sue preferenze per i vitigni francesi, si rivelarono del tutto fondate e dimostrarono che i vini prodotti in questo territorio a partire da quelle uve francesi, bordolesi in particolare, sono in grado di competere con i più famosi vini del mondo.
Per questi impianti, nati già dal 1944, si era scelta all’inizio una collocazione di alta collina con esposizione ad est, in quanto si riteneva che l’influsso del mare fosse negativo per la qualità dei vini. Caduto ben presto questo preconcetto, si capì che i terreni migliori erano quelli pedecollinari e della pianura e che il clima marino non faceva che apportare benefici effetti sulla maturazione delle uve.
La consacrazione ufficiale del vino “Sassicaia” avviene nel 1978 quando la rivista Decanter pubblica una degustazione comparata di cabernet del mondo ed il “Sassicaia” si piazza al primo posto. Successivamente l’annata 1985 di Sassicaia compete, in una degustazione del Grand Jury Européen, con i Grands Crus di Bordeaux ed ottiene il massimo riconoscimento. Da allora, la sua assoluta eccellenza è stata confermata da un grande numero di premi nazionali ed internazionali nei tasting periodici delle riviste di settore.
Il riconoscimento come sottozona Sassicaia a DOC è stato ottenuto con DPR 1 agosto 1983; il disciplinare successivamente è stato modificato ed ampliato con DPR 5 novembre 1994, 14 giugno 2001 e 21 marzo 2011.
Seppure nel contesto del territorio alquanto omogeneo di Castagneto Carducci, la zona di produzione della DOC “Bolgheri Sassicaia” vanta aspetti pedo-climatici e caratteristiche morfologiche di buona parte dei terreni destinati a vigneto che li differenziano dal restante territorio di Bolgheri e che li rendono particolarmente vocati per la produzione delle uve Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.
Il rischio di stress idrico nel periodo estivo non è elevato grazie alla particolare tessitura dei terreni dove la componente argillosa è ben presente favorendo un buon rapporto vegeto-produttivo della coltivazione della vite.
L’inerbimento a file alterne praticato in questa zona è reso possibile anche dall’uso di portainnesti di vigore non troppo limitato. In questa zona non vengono praticate cimature tardive e eccessive sfogliature, consentendo un maggiore riparo delle uve.
Queste caratteristiche, unite alle pratiche agronomiche praticate dall’azienda conferiscono al vino le sue peculiari caratteristiche di eleganza e freschezza, oltre ad un profilo olfattivo che ricorda la macchia mediterranea che circonda interamente gli impianti viticoli di quest’area.
● B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
La vocazionalità della zona di produzione del vino DOC “Bolgheri Sassicaia” è orientata particolarmente sui Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Il Cabernet ha qui un rapporto tra lo sviluppo vegetativo e la produzione di uva per pianta ottimale; questo determina elevati accumuli zuccherini, buone degradazioni acidiche e riscontri sensoriali caratterizzati da un’elevata persistenza gusto-olfattiva con note evidenti di frutta rossa e di speziato. La elevata presenza di scheletro e la scarsa profondità dei suoli inducono un corretto e limitato sviluppo vegetativo con ottimi risultati qualitativi ed olfattivi.
● C) Interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B)
Per quanto riguarda la zona pedoclimatica della Denominazione DOC Sassicaia, – i risultati delle interazioni tra fattori ambientali e fattori umani hanno portato come ulteriore effetto la imposizione di un periodo di invecchiamento pari a 24 mesi di cui almeno 18 in botti di rovere da 225 l.
► Vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOC Bolgheri Sassicaia
● 1. Abrusco N.
● 2. Aleatico N.
● 3. Alicante Bouschet N.
● 4. Alicante N.
● 5. Ancellotta N.
● 6. Barbera N.
● 7. Barsaglina N.
● 8. Bonamico N.
● 9. Bracciola Nera N.
● 10. Cabernet Franc N.
● 11. Calabrese N.
● 12. Caloria N.
● 13. Canaiolo Nero N.
● 14. Canina Nera N.
● 15. Carignano N.
● 16. Carmenere N.
● 17. Cesanese d’Affile N.
● 18. Ciliegiolo N.
● 19. Colombana Nera
● 20. Colorino N.
● 21. Foglia Tonda N.
● 22. Gamay N.
● 23. Groppello di Santo Stefano N.
● 24. Groppello Gentile N.
● 25. Lambrusco Maestri N.
● 26. Malbech N.
● 27. Malvasia N.
● 28. Malvasia Nera di Brindisi N.
● 29. Malvasia Nera di Lecce N.
● 30. Mammolo N.
● 31. Mazzese N.
● 32. Merlot N.
● 33. Mondeuse N.
● 34. Montepulciano N.
● 35. Petit verdot N.
● 36. Pinot Nero N.
● 37. Pollera Nera N.
● 38. Prugnolo Gentile N.
● 39. Pugnitello N.
● 40. Rebo N.
● 41. Refosco dal Peduncolo rosso N.
● 42. Sagrantino N.
● 43. Sanforte N.
● 44. Sangiovese N.
● 45. Schiava Gentile N.
● 46. Syrah N.
● 47. Tempranillo N.
● 48. Teroldego N.
● 49. Vermentino Nero N.