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Le Doc della Toscana: Colli dell’Etruria Centrale

mappa comuni vino doc Colli dell'Etruria Centrale


❂ Colli dell’Etruria Centrale D.O.C.
(D.P.R. 5/12/1990 – G.U. n.59 dell’11/3/1991; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)


zona di produzione
● Provincia di Arezzo: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Subbiano, Terranuova Bracciolini;
● Provincia di Firenze: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Gambassi Terme, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci;
● Provincia di Prato: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Carmignano, Montemurlo e Poggio a Caiano;
● Provincia di Pisa: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Laiatico, Lari, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Luce, Terricciola;
● Provincia di Pistoia: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese;
● Provincia di Siena: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Asciano, Casole d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni Val d’Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda;

base ampelografica
bianco: min. 50% trebbiano toscano, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, max. 50% (vedi →allegato); la presenza di uve a bacca rossa è ammessa nella misura massima del 15%;
Novello: min. 50% sangiovese, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana (vedi →allegato), max. 50%; la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 15%;
rosato, rosso: min. 50% sangiovese, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana (vedi →allegato), max. 50%; la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 25%;
Vin Santo (anche riserva): min. 70% trebbiano toscano e/o malvasia bianca lunga, possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana (vedi →allegato), max. 30%;
Vin Santo Occhio di Pernice (anche riserva): min. 50% sangiovese, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana (vedi →allegato), max. 50%;

norme per la viticoltura
i sesti di impianto per i nuovi vigneti e i reimpianti devono assicurare una densità a ettaro di almeno 3.300 ceppi;
è consentita l’irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva per i vigneti in coltura specializzata non deve superare le 12 t/Ha per tutte le tipologie, mentre il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 9,50% vol. per la versione “Bianco”, 10,00% vol. per le versioni “Rosato”, “Rosso” e “Novello”, 10,50% per Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, anche nelle versioni riserva;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, la vinificazione è consentita anche all’interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l’uva e delle province ad esse limitrofe, purché nell’ambito della regione Toscana;
è consentito, ad esclusione di Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, l’arricchimento con mosto concentrato proveniente da uve derivanti da vigneti idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli dell’Etruria Centrale” e mosto concentrato rettificato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali;
per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli dell’Etruria Centrale” Rosso è consentita la pratica del governo all’uso toscano purché le relative operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre di ogni anno;
l’elaborazione delle tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice devono attuarsi come segue:
• l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale in locali idonei, è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;
• la conservazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 Hl; dopo il periodo di invecchiamento, che si considera concluso al 1° ottobre del terzo anno, quarto anno per la tipologia con la menzione riserva, il vino può essere contenuto in altri recipienti;
• l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
• l’immissione al consumo delle versioni Riserva, non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;
• al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%;

norme per l’etichettatura e il confezionamento
sulle bottiglie di tutte le tipologie di vino del presente disciplinare deve essere sempre indicata l’annata di produzione delle uve;
i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 1,500 litri;

legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata ricade nella parte centrale della Regione Toscana, e interessa parzialmente i territori collinari, a ridosso della catena degli Appennini, delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena.
Natura geologica: i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale» nascono in una area geologicamente assai omogenea, situata a sud dell’Appennino e fra le latitudini che comprendono Firenze e Siena. Una fascia inizia a nord, dalla zona del Mugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo i monti del Chianti fino ad arrivare a ricomprendere il territorio del Comune di Cetona. L’altra si origina sul Montalbano e si allaccia alla Val di Pesa con direttrici verso San Gimignano e Montalcino. Il nucleo centrale è contornato da propaggini legate ai sistemi collinari dell’Aretino e del Senese, del Pistoiese, del Pisano e del Pratese. Queste fasce estreme e periferiche sono collegate fra loro da briglie trasversali.
In particolare, il territorio dei vini «Colli dell’Etruria Centrale», dal punto di vista geologico, per la sua vastità, può essere suddiviso in quattro sistemi, in odine di età di formazione decrescente: dorsali preappenniniche mio-eoceniche, le colline plioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superiore con i depositi pleistocenici, e i depositi alluvionali.
L’altitudine dei terreni collinari coltivati a vite è compresa mediamente fra i 200 e i 400 m. s.l.m. con giacitura e orientamento adatti. Il disciplinare di produzione prevede comunque un’altitudine massima, dell’ubicazione dei vigneti di 700 m. sul livello del mare.
Il clima dell’area s’inserisce nel complesso climatico cosiddetto della collina interna della Toscana.
Il clima del comprensorio può essere definito da umido a subumido, con deficienza idrica in estate.
La piovosità media annua è di 867 mm. con un minimo di 817 mm. e un massimo di 932 mm.. La piovosità massima si registra, di regola, nel mese di novembre con 121 mm. e la minima in luglio con 32 mm.. Il mese di agosto è quello mediamene più caldo, con temperature medie di oltre 23°C., mentre il mese più freddo è solitamente gennaio, con temperature medie intorno ai 5 °C.
Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale». Anche se molti storici concordano sul fatto che furono gli etruschi a introdurre la viticoltura nel territorio dei «Colli dell’Etruria Centrale», il ritrovamento di alcune viti fossili risalenti a decine di milioni di anni fa, induce a pensare un’origine ancora più antica per una delle più rinomate colture della regione.
Nel corso dei secoli, quindi, la viticoltura ha mantenuto il ruolo della coltura principale e di riferimento del territorio, attorno a cui sono ruotati gli altri settori produttivi agricoli, fino all’inizio degli anni settanta, con il passaggio dalla conduzione associata “mezzadrile”, a quella del cosiddetto “conto diretto”. Questo passaggio epocale, ha visto la migrazione di forza lavoro dal settore primario verso attività extragricole come edilizia ed industria con il conseguente abbandono delle campagne dovuto alla l’urbanizzazione delle popolazioni. Ciò forzatamente ha portato alla riformulazione di un nuovo sistema di conduzione, del cosiddetto “conto diretto”, che drasticamente impose di trasformare le vecchie superfici vitate, spesso nella forma della coltura promiscua – viti maritate a sostegno vivo -, in nuovi vigneti specializzati moderni e facilmente meccanizzabili, grazie anche al supporto economico dei vari programmi F.E.O.G.A..
Con Decreto Ministeriale 5 dicembre 1990, nella logica di un’attiva difesa dei vini italiani di qualità, venne approvato il disciplinare, definendo così il territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale», così come confermato nell’attuale delimitazione, ricadente in parte dei territori delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena.
Grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed all’attivismo dell’industria di settore, si sono
create le condizioni affinché i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale» ottenessero una certa diffusione e apprezzamenti sui mercati.
L’incidenza dei fattori umani è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
– base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono essenzialmente quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata. In particolare, il vitigno principe per i vini Rosso, Rosato, Novello e Vin Santo Occhio di Pernice è il Sangiovese, che deve essere presente sempre in misura superiore al 50%. Mentre per i vini Bianco e Vin Santo il vitigno a bacca bianca prevalente è rappresentato rispettivamente dal Trebbiano
Toscano con presenza non inferiore al 50%, per il bianco e, dal Trebbiano Toscano unito alla Malvasia Bianca Lunga, per il Vin Santo, presenti da soli o congiuntamente per almeno il 70 %. Per la parte residua possono concorrere alla produzione dei vini le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
– le forme di allevamento, i sesti di impianto ed i sistemi di potatura:
Per quanto attiene le forme di allevamento non ci sono particolari limitazioni, a condizione che siano quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti, e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità. I nuovi impianti e i reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.300 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. È vietata qualsiasi pratica di forzatura, mentre è consentita l’irrigazione di soccorso.
– le pratiche relative all’elaborazione dei vini :
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona, per la vinificazione di vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia Rosso, Rosato, Novello, Bianco, Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice.
Le produzioni massime in uva di cui al precedente articolo sono unificate in 12 tonnellate/ettaro, per tutte le tipologie di vini «Colli dell’Etruria Centrale». Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, deve essere pari almeno al 10,00 %vol., per le tipologie Rosso, Rosato e Novello, mentre per la tipologia Bianco, deve essere pari ad almeno al 9,50 % vol., e per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, anche nelle tipologie con la menzione riserva, deve essere pari almeno al 10,50% vol..
Le operazioni di vinificazione devono avvenire nella zona di produzione. Tuttavia la vinificazione è consentita anche all’interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l’uva e delle province ad essa limitrofe purché nell’ambito della Regione Toscana.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, atte a conferire ai vini «Colli dell’Etruria Centrale» nelle varie tipologie le loro peculiari caratteristiche. Per le produzioni dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale» è consentita la pratica del governo all’uso Toscano purché le operazioni della relativa vendemmia siano ultimate entro il 31 dicembre di ogni anno.
L’elaborazione delle tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice deve effettuarsi seguendo specifiche procedure di cernita ed appassimento naturale delle uve in locali idonei. È ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%.
La vinificazione e l’invecchiamento delle tipologie «Colli dell’Etruria Centrale» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice devono avvenire in recipienti di legno, caratelli, di capacità non superiore a 5 ettolitri. Dopo il periodo d’invecchiamento, che si considera concluso al 1° ottobre del terzo anno, quarto anno per la tipologia con la menzione riserva, possono essere contenuti in altri recipienti. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,50 % vol..
L’arricchimento è consentito, a esclusione delle tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, con mosto concentrato proveniente da uve derivanti da vigneti idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale» e mosto concentrato rettificato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferme restando le rese massime di uva in vino.
L’immissione al consumo decorre dal primo di febbraio, dell’anno successivo alla produzione delle uve, per la tipologia «Colli dell’Etruria Centrale» Rosso, mentre per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice non può avvenire prima del primo novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. L’immissione al consumo per le tipologie «Colli dell’Etruria Centrale» Vin Santo Vin Santo Occhio di Pernice riserva non può avvenire, prima del primo novembre del quarto anno, successivo a quello di produzione delle uve.
B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
La Denominazione «Colli dell’Etruria Centrale» è riferita a varie tipologie di vino (Rosso, Rosato, Novello, Bianco, Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, questi ultimi due anche con la menzione riserva. Dal punto di vista analitico e organolettico presentano le caratteristiche peculiari, che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano un giusto grado di acidità, e il colore varia in funzione delle varie tipologie dei vini.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L’orografia collinare della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell’Etruria Centrale», l’ubicazione e l’orientamento degli stessi contribuiscono ad attribuire una caratterizzazione inequivocabile per una produzione vitivinicola di qualità elevata.
Le stesse caratteristiche fisiche, tessitura e struttura chimico-fisica dei terreni contribuiscono in modo determinante, in abbinamento a una oculata scelta dei vitigni e dei relativi portainnesti, all’ottenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche dei vini «Colli dell’Etruria Centrale». Sono pertanto idonei, ai fini dell’iscrizione allo Schedario viticolo per la denominazione, unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti, i cui terreni siano situati a una altitudine non superiore a 700 metri s.l.m..
Di regola, sono terreni con media fertilità, con giacitura dal collinare dolce al collinare accentuato, financo a terreni che necessitano di sistemazioni più estreme come i terrazzamenti.
Il clima dell’areale di produzione presenta precipitazioni medie annuali di 867 mm.. Il periodo di deficit idrico inizia, di regola, a giugno con modesta piovosità, ma è nei mesi di luglio e agosto che si presenta più significativo. La combinazione della scarsità di pioggia in estate, con una temperatura media elevata, insolazione adeguata, produce uno stress alla vite che contribuisce a ottenere un’uva particolarmente adatta a produrre un vino con caratteristiche positive.
È grazie alla combinazione dell’ambiente in cui sono realizzati i vigneti, con i fattori umani, che hanno inciso nelle scelte tecniche di realizzazione del vigneto e della sua quotidiana gestione agronomica, che si riesce ad avere una serie di prodotti, che pur nelle loro articolazioni e specificità, rappresentano dei vini di qualità.
Il grande sviluppo della viticoltura, nel territorio dei vini «Colli dell’Etruria Centrale», si è avuto con l’avvento della famiglia dei Medici. Già nella seconda metà del 1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un clima popolaresco, dove il vino è l’essenza di un teatro di arguzie e banalità, al limite grottesco. Fu dunque, il vino per i Medici, già mercanti e banchieri, un bene ed un dono, fu alimento, merce e simbolo.
Stretto è il legame che lega la dinastia medicea con la scienza enologica o più semplicemente con il vino. Non a caso, rifacendo nel Cinquecento il duecentesco Palazzo Vecchio, in onore dei Medici, le colonne furono adornate di pampani, tralci ed uve, che ancora, si possono ammirare nel cortile del palazzo.
I Medici furono Signori di Firenze, del contado e, dal cinquecento, furono Granduchi di Toscana. È naturale, dunque, che uno dei prodotti più rinomati, della regione, diventasse oggetto di attenzione del mondo della politica.
La denominazione corrente del vino resterà ancora per parecchio tempo riferita al nome di vermiglio o a quello di vino di Firenze. Solo nel seicento, con l’intensificarsi dello smercio e delle esportazioni, il nome della regione verrà universalmente riconosciuto anche per il celebre prodotto di questa terra.
Nel settembre del 1716, gli “illustrissimi signori deputati della nuova congregazione sopra il commercio del vino” fissarono i termini del commercio dentro e fuori “li Stati di Sua Altezza Reale” attraverso un bando affisso nei “luoghi soliti e insoliti” di Firenze. Il bando parlava chiaro:
Premendo all’Altezza Reale del Serenissimo Granduca di Toscana, nostro signore che si mantenga l’antico credito di qualsiasi genere di mercanzie che si stacchino dai suoi felicissimi Stati, non solo per il decoro della Nazione quale ha conservato sempre un’illibata fede pubblica, che per cooperare al possibile per il sollievo dei suoi amatissimi sudditi…“.
Fu deciso, quindi, di ordinare la costituzione di un’apposita congregazione, con il compito di vigilare che i vini toscani, commessi per navigare, fossero muniti di una garanzia, per maggiore sicurezza della qualità loro: “…criminalmente contro i vetturali, i navicellai e altri che maneggiassero detti vini per le frodi fino alla consegna nei magazzini del compratore forestiero o ai bastimenti direttamente e a seconda del danno cagionato riguardante il benefizio pubblico“.
Negli anni a noi più vicini, i vini “Colli dell’Etruria Centrale” ottennero il riconoscimento come Denominazione di Origine Controllata con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1990, con approvazione del disciplinare di produzione, poi modificato dal Decreto Ministeriale del 24 maggio 1997, dal Decreto Ministeriale dell’11 maggio 1998, fino ad arrivare al recentissimo Decreto Ministeriale 3 novembre 2011, pubblicato sulla G.U., Supplemento ordinario, n. 238 del 21 novembre 2011.
Da sottolineare come alcune delle tipologie dei vini “Colli dell’Etruria Centrale” per effetto dei processi produttivi adottati diano un segno tangibile della fondamentale importanza dell’interazione dei fattori umani e il prodotto finale oggetto di tutela. Basti pensare alle due tipologie di “Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo e “Colli dell’Etruria Centrale” Vin Santo Occhio di Pernice sia nelle versioni base, che riserva, ove la tradizione dei produttori di procedere a un appassimento naturale delle uve, fatto anche su stuoie di canne dette cannicci, collocate nelle soffitte dei casali e delle fattorie, in locali ventilati, per concentrarne ed esaltarne i contenuti e, per provvedere poi, ad ottenere un mosto, da far fermentare in piccoli contenitori di legno caratelli. I caratelli normalmente, nel passato, erano collocati nei sottotetti o nelle soffitte, dove grazie alle forti escursioni termiche stagionali, il prodotto era sottoposto, negli anni, a fermentazioni parziali e ripetute, fino ad ottenere un prodotto con caratteristiche organolettiche e chimiche peculiari.
Per non parlare della tipologia “Colli dell’Etruria Centrale” Novello, un vino giovane pronto già dall’inizio del mese di novembre, ottenuto da processi fermentativi carbonici delle uve, che gli attribuiscono caratteristiche di vivacità e freschezza difficilmente rintracciabili in altri prodotti.
Questo dimostra e conferma come l’utilizzo di uve ottenute in particolari condizioni pedoclimatiche, a cui si abbinano procedimenti particolari di trasformazione, tramandati da generazioni, dia la possibilità di ottenere prodotti specifici nel rispetto della tradizione, molto apprezzati dal mercato.
Vitigni complementari idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per la produzione della DOP del vino “Colli dell’Etruria Centrale”.

Allegato

► Vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOC “Colli dell’Etruria Centrale”
1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsaglina N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese d’Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiolo N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Groppello di Santo Stefano N.
36. Groppello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbech N.
41. Malvasia Bianca di Candia B.
42. Malvasia Bianca lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.
54. Moscato Bianco B.
55. Muller Thurgau B.
56. Orpicchio B.
57. Petit manseng B.
58. Petit verdot N.
59. Pinot Bianco B.
60. Pinot Grigio G.
61. Pinot Nero N.
62. Pollera Nera N.
63. Prugnolo Gentile N.
64. Pugnitello N.
65. Rebo N.
66. Refosco dal Peduncolo rosso N.
67. Riesling Italico B.
68. Riesling Renano B.
69. Roussane B.
70. Sagrantino N.
71. Sanforte N.
72. Sangiovese N.
73. Sauvignon B.
74. Schiava Gentile N.
75. Semillon B.
76. Syrah N.
77. Tempranillo N.
78. Teroldego N.
79. Traminer Aromatico Rs
80. Trebbiano Toscano B.
81. Verdea B.
82. Verdello B.
83. Verdicchio Bianco B.
84. Vermentino B.
85. Vermentino Nero N.
86. Vernaccia di San Gimignano B.
87. Viogner B.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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