► zona di produzione ● in provincia di Grosseto: comprende il territorio amministrativo dei comuni di Massa Marittima e di Monterotondo Marittimo ed in parte i territori dei comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Roccastrada e Scarlino, con esclusione del fondo valle;
► base ampelografica ● bianco: trebbiano toscano e/o vermentino min. 50%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, max. 50%, escluso il vitigno moscato; ● con menzione del vitigno bianchi: Vermentino, Viognier min. 90%, possono concorrere le uve a bacca bianca, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 10%, escluso il vitigno moscato; ● rosato, rosso, rosso riserva, novello: sangiovese min. 50%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, max. 50% con l’esclusione dell’aleatico; ● con menzione del vitigno rossi: Sangiovese (anche rosato, riserva e novello), Syrah min. 85%, possono concorrere le uve a bacca rossa, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana max. 15%, escluso il vitigno aleatico; ● Vin Santo (anche riserva): trebbiano toscano e/o Vermentino min, 50%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 50%; ● Vin Santo Occhio di Pernice (anche riserva): sangiovese min. 50%, possono concorrere le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, max. 50%;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l’irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero minimo di 3.300 ceppi/Ha; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve superare 10 t/Ha per i vini a denominazione di origine controllata “Monteregio di Massa Marittima” Rosso, Rosso Riserva, Rosato, Novello e Vin Santo Occhio di Pernice, 11 t/Ha per i vini a denominazione di origine controllata “Monteregio di Massa Marittima” Bianco, Vermentino, Vignier e Vin Santo e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10% vol. per Bianco, Vin Santo, Vin Santo Riserva, Vin Santo Occhio di Pernice, Vin Santo Occhio di Pernice Riserva, di 10,50% vol. per il Rosato, di 11,00% vol. per Rosso, Rosso Riserva, Novello, Sangiovese, Sangiovese Rosato, Sangiovese Novello, Syrah, Vermentino e Viognier;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve, di conservazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione; l’imbottigliamento deve essere effettuato nell’ambito della provincia di Grosseto; ● è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini, fatta eccezione per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, nei limiti e condizioni stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite; ● i vini a Denominazione di Origine controllata “Monteregio di Massa Marittima” Rosso e “Monteregio di Massa Marittima” Sangiovese, immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12% vol., dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di minimo 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia, possono portare in etichetta la qualifica “riserva“; il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve; ● i vini a Denominazione di Origine Controllata “Monteregio di Massa Marittima” Rosso e “Monteregio di Massa Marittima” Sangiovese, imbottigliati entro il 31 dicembre dell’anno di produzione delle uve, possono essere designati in etichetta con il termine Novello purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino; ● il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata “Monteregio di Massa Marittima” Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice (anche riserva) prevede quanto segue: – l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; – l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata; – l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; – la conservazione e l’invecchiamento dei vini Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri; – l’immissione al consumo del Vin Santo non può avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; – l’immissione al consumo del Vin Santo Occhio di Pernice non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; – l’immissione al consumo del Vin Santo Occhio di Pernice Riserva non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, e al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.;
► norme per l’etichettatura ● per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata “Monteregio di Massa Marittima” è obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve
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