Le Doc della Toscana: Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Sottozona Pietraviva
❂ Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Sottozona Pietraviva D.O.C.
(Approvato con D.M. 13/6/2011 – G.U. n.148 del 28/6/2011, ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● Provincia di Arezzo: comprende i terreni vocati alla viticoltura dell’intero territorio dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Montevarchi, Pergine Valdarno e San Giovanni Valdarno;
► base ampelografica
● bianco: sauvignon 40-80%, chardonnay 0-30%, possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 30%;
● Vendemmia Tardiva: malvasia bianca lunga min. 40%, chardonnay 0-30%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 30%;
● rosso: sangiovese 40-80%, cabernet sauvignon 0-30%, merlot 0-30%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, max. 20%;
● con menzione del vitigno bianco: Malvasia Bianca Lunga min. 85%, possono concorrere anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, max. 15%;
● con menzione del vitigno rossi: Canaiolo Nero, Pugnitello, Malvasia Nera (da malvasia nera di Lecce e malvasia nera di Brindisi), Ciliegiolo, Sangiovese min. 85%, possono concorrere anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, max. 15%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere rispettivamente di 9 t/Ha e 11,50% vol. per la Malvasia Bianca Lunga, 12,00% vol. per tutte le altre tipologie;
● per la tipologia “Val d’Arno di Sopra” Pietraviva o “Valdarno di Sopra” Pietraviva Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 7,5 t/ha e 2,2 kg/pianta e, al termine dell’appassimento, le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio ove previsto, l’imbottigliamento, devono essere effettuate nell’ambito del territorio di produzione, tuttavia, è consentito che dette operazioni possano effettuarsi nei comuni della provincia di Arezzo, confinanti con la zona di produzione;
● è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;
● è ammessa la colmatura dei vini in corso d’invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa tipologia, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%;
● la qualificazione Riserva in abbinamento alla sottozona “Pietraviva” è riservata ai vini “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Rosso purché le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo di invecchiamento di 24 mesi, di cui 6 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno della vendemmia;
► norme per l’etichettatura
● è obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve