Le Doc della Toscana: Vin Santo del Chianti
❂ Vin Santo del Chianti D.O.C.
(D.M. 28/8/1997 – G.U. n.226 del 27/9/1997; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● Provincia di Arezzo: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Subbiano, Terranuova Bracciolini;
● Provincia di Firenze: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Gambassi Terme, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci;
● Provincia di Prato: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Carmignano, Montemurlo e Poggio a Caiano;
● Provincia di Pisa: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Laiatico, Lari, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Luce, Terricciola;
● Provincia di Pistoia: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese;
● Provincia di Siena: comprende parte o tutto il territorio dei Comuni di Asciano, Casole d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni Val d’Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda;
● Sottozona Colli Fiorentini: comprende in tutto o in parte i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Certaldo, Fiesole, Figline Val d’Arno, Impruneta, Incisa, Lastra, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull’Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Signa e Tavarnelle Val di Pesa, tutti in provincia di Firenze;
● Sottozona Rufina: comprende in tutto o in parte i Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve e Rùfina, tutti in provincia di Firenze;
● Sottozona Montalbano: comprende in tutto o in parte i Comuni di Capraia e Limite, Vinci in provincia di Firenze, Larciano, Lamporecchio, Monsummano Terme e Quarrata in provincia di Pistoia;
● Sottozona Montespertoli: comprende il territorio del Comune di Montespertoli in provincia di Firenze;
● Sottozona Colli Senesi: comprende in tutto o in parte il territorio dei Comuni di Castelnuovo Berardenga, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Murlo, Poggibonsi, San Gimignano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, tutti in provincia di Siena;
● Sottozona Colli Aretini: comprende tutto o parte del territorio dei Comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco e Subbiano, tutti in provincia di Arezzo;
● Sottozona Colline Pisane: Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Lari, Ponsacco e Terricciola, tutti in provincia di Pisa;
► base ampelografica
● anche riserva: trebbiano toscano e/o malvasia min. 70%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana (vedi →allegato) max 30%;
● Occhio di Pernice: sangiovese min. 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana (vedi →allegato) max 50%;
► norme per la viticoltura
● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i 4 kg;
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 11 t/Ha per la denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti” e le 10 t/Ha per le relative sottozone;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata; per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti” con riferimento alle sottozone, le suddette operazioni possono essere effettuate non oltre 25 chilometri dal perimetro delle relative sottozone, purché all’interno delle zone di produzione delimitate;
● le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento per i vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti” con o senza riferimento alle sottozone devono essere effettuate all’interno della zona di vinificazione;
● il tradizionale metodo di vinificazione del Vin Santo prevede quanto segue:
l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell’anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo;
l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per il “Vin Santo del Chianti” e per la tipologia “Occhio di Pernice” e al 27% per le relative sottozone;
è ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;
la vinificazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio, può essere contenuto in altri recipienti;
● l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
● l’immissione al consumo del “Vin Santo del Chianti” Riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● sulle confezioni dei vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti” anche con il riferimento alle sottozone deve risultare obbligatoriamente l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● i vini a denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti” anche con il riferimento alle sottozone devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacità non superiore a 1,500 litri;
● le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini “Vin Santo del Chianti”, all’atto dell’immissione al consumo, devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l’abbigliamento.
Per il confezionamento dei vini sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli il cui utilizzo sarà demandato dalla medesima normativa al presente disciplinare. È vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo. È ammesso l’uso del tappo a vite solo per i recipienti di capacità non superiore a litri 0,187.
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
◈ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata, ricade nella parte centrale della Regione Toscana, e interessa parzialmente i territori collinari, a ridosso della catena degli Appennini, delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena.
Natura geologica: il Vin Santo del Chianti, nelle sue varie tipologie, nasce in una area geologicamente assai omogenea, situata a sud dell’Appennino e fra le latitudini che comprendono Firenze e Siena. Una fascia inizia a nord, dalla zona del Mugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo i monti del Chianti fino ad arrivare a ricomprendere il territorio del Comune di Cetona. L’altra si origina sul Montalbano e si allaccia alla Val di Pesa con direttrici verso San Gimignano e Montalcino. Il nucleo centrale è contornato da propaggini legate ai sistemi collinari dell’Aretino e del Senese, del Pistoiese, del Pisano e del Pratese. Queste fasce estreme e periferiche sono collegate fra loro da briglie trasversali.
In particolare, il territorio del Vin Santo del Chianti, nelle sue varie tipologie, dal punto di vista geologico, per la sua vastità, può essere suddiviso in quattro sistemi, in odine di età di formazione decrescente: dorsali preappenniniche mio-eoceniche, le colline plioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superiore con i depositi pleistocenici, e i depositi alluvionali.
L’altitudine dei terreni collinari coltivati a vite è compresa mediamente fra i 200 e i 400 m.s.l.m. con giacitura e orientamento adatti. Il disciplinare di produzione (art. 4.1) prevede comunque un’altitudine massima, dell’ubicazione dei vigneti di 700 m. sul livello del mare.
Il clima dell’area s’inserisce nel complesso climatico cosiddetto della collina interna della Toscana.
Il clima del comprensorio può essere definito da umido a subumido, con deficienza idrica in estate. La piovosità media annua è di 867 mm., con un minimo di 817 mm., ed un massimo di 932 mm.. La piovosità massima si registra, di regola, nel mese di novembre con 121 mm. e la minima in luglio con 32 mm.. Il mese di agosto è quello mediamene più caldo, con temperature medie di oltre 23°C., mentre il mese più freddo è solitamente gennaio, con temperature medie intorno ai 5 °C.
◈ Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere la denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti. Anche se molti storici concordano sul fatto che furono gli etruschi ad introdurre la viticoltura nel territorio della denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti, il ritrovamento di alcune viti fossili risalenti a decine di milioni di anni fa, induce a pensare un’origine ancora più antica per la più rinomata coltura della regione.
Nel corso dei secoli, quindi, la viticoltura ha mantenuto il ruolo della coltura principale e di riferimento del territorio, attorno a cui sono ruotati gli altri settori produttivi agricoli, fino all’inizio degli anni settanta, con il passaggio dalla conduzione associata “mezzadrile”, a quella del cosiddetto “conto diretto”. Questo passaggio epocale, ha visto la migrazione di forza lavoro dal settore primario verso attività extragricole come edilizia e industria con il conseguente abbandono delle campagne dovuto all’urbanizzazione delle popolazioni. Ciò forzatamente ha portato alla riformulazione di un nuovo sistema di conduzione, del cosiddetto “conto diretto”, che drasticamente impose di trasformare le vecchie superfici vitate, spesso nella forma della coltura promiscua – viti maritate a sostegno vivo – in nuovi vigneti specializzati moderni e facilmente meccanizzabili, grazie anche al supporto economico dei vari programmi F.E.O.G.A.. Con Decreto Ministeriale 28 agosto 1997, nella logica di un’attiva difesa dei vini tipici italiani, venne approvato il disciplinare, definendo per la prima volta il territorio di produzione del Vin Santo del Chianti, nelle sue varie tipologie, così come confermate nell’attuale delimitazione, ricadente in parte dei territori delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena, in analogia a quelli del vino della d.o.c.g. Chianti.
Grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed all’attivismo dell’industria di settore, si crearono le condizioni affinché il Vin Santo del Chianti, nelle sue varie tipologie, ottenesse una certa diffusione ed apprezzamenti, sui mercati.
L’incidenza dei fattori umani è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
▪ base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono essenzialmente quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata, i vitigni principe per i vini Vin Santo del Chianti e relative sottozone, sono il Trebbiano Toscano e la Malvasia Bianca Lunga che devono essere presenti, da soli o congiuntamente in misura superiore al 70%. Mentre per i vini Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice e relative sottozone, il vitigno a bacca rossa prevalente è rappresentato dal Sangiovese, con presenza non inferiore al 50%. Per la parte residua possono altresì concorrere alla produzione dei vini Vin Santo del Chianti e Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice, e relative sottozone, le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
▪ le forme di allevamento, i sesti di impianto ed i sistemi di potatura:
per quanto attiene le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, non ci sono particolari limitazioni, a condizione che siano quelli tradizionali della zona e comunque atti non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini che ne derivano.
Sono esclusi i sistemi espansi. I nuovi impianti ed i reimpianti devono essere realizzati con almeno 4.000 ceppi per ettaro e, la produzione a ceppo non deve superare mediamente i quattro chilogrammi di uva. È vietata qualsiasi pratica di forzatura, mentre è consentita l’irrigazione di soccorso.
▪ le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona, per la vinificazione di vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia Vin Santo del Chianti e Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice, e relative sottozone.
Le produzioni massime in uva sono fissate in 11 tonnellate/ettaro, per le tipologie Vin Santo del Chianti e Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice; mentre per le tipologie Vin Santo del Chianti e Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice con riferimento alle sottozone, la resa massima in uva si riduce a 10 tonnellate per ettaro. Per la coltura promiscua, fermo restando le produzioni massime ad ettaro, la produzione massima di uva rivendicabile deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante ed alla produzione per ceppo.
Le operazioni di vinificazione devono avvenire nella zona di produzione. Tuttavia la vinificazione è consentita anche all’interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l’uva e delle provincie ad essa limitrofe purché nell’ambito della Regione Toscana.
L’uso delle menzioni relative alle sottozone Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli e Rufina, é consentita in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall’art.3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell’interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. In deroga é consentito che le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma a non più di venticinque chilometri in linea d’aria dal confine delle relative sottozone, purché all’interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell’entrata in vigore del disciplinare approvato con Decreto Ministeriale 28 agosto 1997 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi.
L’elaborazione delle tipologie Vin Santo del Chianti e Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice, deve effettuarsi seguendo specifiche procedure di accurata cernita preventiva delle uve, loro successivo appassimento naturale in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per il Vin Santo del Chianti, e non inferiore al 27% per le tipologie Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice e per il Vin Santo del Chianti delle relative sottozone. È ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.
La vinificazione e l’invecchiamento della denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti, devono avvenire in recipienti di legno, caratelli, di capacità non superiore a 5 ettolitri. Dopo il periodo d’invecchiamento, che si considera concluso al 1° ottobre del terzo anno, e, quarto anno per la tipologia riserve, possono essere contenute in altri recipienti. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,50%.
La resa massima dell’uva in vino finito, della denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti, non deve essere superiore al 35% dell’uva fresca, al terzo anno di invecchiamento del vino.
L’immissione al consumo, della denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti, non può avvenire prima del primo novembre del terzo anno successive a quello di produzione delle uve. L’immissione al consumo della tipologia riserve della denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti, non può avvenire prima del primo novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve. In annate particolari, su proposta del Consorzio della denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti, la Regione può modificare le date di immissione al consumo.
● B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
La Denominazione Vin Santo del Chianti, nelle sue varie tipologie, dal punto di vista analitico ed organolettico presenta le caratteristiche peculiari, che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente geografico.
In particolare, tutti i vini presentano un giusto grado di acidità e, la tonalità di colore varia in funzione delle varie tipologie del vino Vin Santo del Chianti.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)
L’orografia collinare della zona di produzione, di cui all’articolo 3, ove si trovano gli impianti vitati, destinati alla produzione della denominazione Vin Santo del Chianti, nelle sue varie tipologie, nonché l’ubicazione e l’orientamento degli stessi vigneti, contribuiscono ad attribuire una caratterizzazione inequivocabile per una produzione vitivinicola di qualità elevata.
Le stesse caratteristiche fisiche, tessitura e struttura chimico-fisica dei terreni contribuiscono in modo determinante, in abbinamento ad una oculata scelta dei vitigni e dei relativi portainnesti, all’ottenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche e chimicofisiche della denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti. Sono pertanto idonei, ai fini dell’iscrizione alla denominazione, unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti situati ad una altitudine non superiore a 700 metri s.l.m..
Di regola, sono terreni con media fertilità, con giacitura dal collinare dolce al collinare accentuato, financo a terreni che necessitano di sistemazioni più estreme come i terrazzamenti.
Il clima dell’areale di produzione, come detto, presenta precipitazioni medie annuali di 867 mm.. Il periodo di deficit idrico inizia, di regola, a giugno con modesta piovosità, ma è nei mesi di luglio e agosto, che si presenta più significativo. La combinazione della scarsità di pioggia in estate, con una temperatura media elevata, insolazione adeguata, produce uno stress alla vite che contribuisce ad ottenere un’uva particolarmente adatta a produrre un vino con caratteristiche positive.
È grazie alla combinazione dell’ambiente in cui sono realizzati i vigneti, con i fattori umani, che hanno inciso nelle scelte tecniche di realizzazione del vigneto e della sua quotidiana gestione agronomica, che si riesce ad avere una serie di prodotti, che pur nelle loro articolazioni e specificità, rappresentano dei vini di alta qualità.
Il grande sviluppo della viticoltura, nel territorio della denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti, si è avuto con l’avvento della famiglia dei Medici. Già nella seconda metà del 1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un clima popolaresco, dove il vino è l’essenza di un teatro di arguzie e banalità, al limite del grottesco. Fu dunque, il vino per i Medici, già mercanti e banchieri, un bene ed un dono, fu alimento, merce e simbolo.
Stretto è il legame che lega la dinastia medicea con la scienza enologica o più semplicemente con il vino. Non a caso, rifacendo, nel Cinquecento, il duecentesco Palazzo Vecchio, in onore dei Medici, le colonne furono adornate di pampani, tralci e uve, che ancora, si possono ammirare nel cortile del palazzo.
Il Vin Santo del Chianti, nelle sue varie tipologie, é uno dei vini ottenuti da uve fortemente appassite più noti. Apprezzato un po’ ovunque, ha alle sue spalle una storia molto lunga. In Toscana il Vin Santo appartiene alla memoria collettiva, ed evoca una civiltà Contadina ormai scomparsa, caratterizzata dalla figura del mezzadro e dalla famiglia colonica.
Il Vin Santo ha origine leggendarie. Le prime citazioni risalgono agli inizi del cristianesimo, forse a voler indicare un tipo di vino particolarmente adatto al rito della messa.
Una leggenda senese racconta che nel 1348, anno in cui si diffuse la peste, un frate domenicano, distribuiva vino agli ammalati per portare loro un po’ di sollievo. Da ciò, la convinzione, che si trattasse di un vino miracoloso: e pertanto “santo”.
Un’altra interpretazione riconduce la nascita del nome attribuito al Vin Santo al 1439, data del Concilio ecumenico, indetto a Firenze, da Papa Eugenio IV, per riunire la Chiesa d’Oriente a quella d’Occidente, separatasi a causa del grande scisma. In un convivio, organizzato dai Medici, in occasione del Concilio, fu servito un vino passito che, al cardinal Bessarione, vescovo di Nicea, fece esclamare: ma questo é “xantos”; per la somiglianza che questo aveva con il vino prodotto nell’isola di Xanto, trasformato dai presenti nell’aggettivo latino: “santus”.
Altri fanno risalire l’etimologia della parola al ciclo produttivo del Vin Santo legato ai periodi delle festività religiose più importanti del calendario liturgico Cristiano.
Negli anni a noi più vicini, il Vin Santo del Chianti, ottenne il riconoscimento con approvazione del relativo disciplinare di produzione.
Da sottolineare come la denominazione di origine controllata Vin Santo del Chianti per effetto dei processi produttivi adottati, evidenzi l’interazione dei fattori umani con il prodotto finale. Basti pensare alle varie tipologie di Vin Santo del Chianti ove la tradizione di procedere ad un’accurata cernita delle uve, per poi essere sottoposte ad appassimento, fatto anche su stuoie di canne, dette cannicci, collocate nelle soffitte dei casali e delle fattorie, in locali ventilati, per concentrarne ed esaltarne i contenuti, ottenendone così, un mosto, da far fermentare in appositi contenitori di legno, caratelli. I caratelli normalmente, nel passato, erano collocati nei sottotetti o nelle soffitte, dove grazie alle forti escursioni termiche stagionali, il prodotto era sottoposto, negli anni, a fermentazioni parziali e ripetute, fino ad ottenere un prodotto con caratteristiche organolettiche e chimiche peculiari.
Questo dimostra e conferma come l’utilizzo di uve ottenute in particolari condizioni pedoclimatiche, a cui si abbinano procedimenti particolari di trasformazione, tramandati da generazioni, dia la possibilità di ottenere prodotti specifici nel rispetto delle tradizioni, molto apprezzati dal mercato.
Elenco vitigni idonei alla produzione del vino DOC VIN SANTO DEL CHIANTI
1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsaglina N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D’Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiolo N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Groppello di Santo Stefano N.
36. Groppello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbech N.
41. Malvasia Bianca di Candia B.
42. Malvasia Bianca Lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.
54. Moscato Bianco B.
55. Muller Thurgau B.
56. Orpicchio B.
57. Petit manseng B.
58. Petit verdot N.
59. Pinot Bianco B.
60. Pinot Grigio G.
61. Pinot Nero N.
62. Pollera Nera N.
63. Prugnolo Gentile N.
64. Pugnitello N.
65. Rebo N.
66. Refosco dal Peduncolo rosso N.
67. Riesling Italico B.
68. Riesling Renano B.
69. Roussanne B.
70. Sagrantino N.
71. Sanforte N.
72. Sangiovese N.
73. Sauvignon B.
74. Schiava Gentile N.
75. Semillon B.
76. Syrah N.
77. Tempranillo N.
78. Teroldego N.
79. Traminer Aromatico Rs
80. Trebbiano Toscano B.
81. Verdea B.
82. Verdello B.
83. Verdicchio Bianco B.
84. Vermentino B.
85. Vermentino Nero N.
86. Vernaccia di San Gimignano B.
87. Viognier B.