► zona di produzione ● in provincia di Ascoli Piceno: per le tipologie “Pecorino” e “Passerina” coinvolge i territori vocati alla qualità dei comuni di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castignano, Castorano, Cossignano, Montefiore dell’Aso, Offida, Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Carassai, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montedinove, Manteprandone, Rotella, San Benedetto del Tronto e Spinetoli; ■ per la tipologia “Rosso” comprende l’intero territorio dei comuni di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castorano, Cossignano, Offida, Ripatransone e parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Carassai, Castignano, Colli del Tronto, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, San Benedetto del Tronto e Spinetoli; ● in provincia di Fermo: per le tipologie “Pecorino” e “Passerina” coinvolge i territori vocati alla qualità dei comuni di Campofilone e Pedaso;
► base ampelografica ● con menzione del vitigno bianchi: Pecorino, Passerina (anche passito, spumante, Vino Santo), con una percentuale minima del vitigno dell’85%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 15%; ● rosso: min. 85% montepulciano, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata; ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono i seguenti: Pecorino e Passerina 9 t/Ha e 11,50% vol., Rosso 8,5 t/Ha e 12,50% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, di imbottigliamento e di invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione; ● è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali; ● l’immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Offida”, nella tipologia “Rosso“, può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi complessivi di cui 12 mesi in legno, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia, a partire da non prima del 1° novembre dell’anno del raccolto; ● l’immissione al consumo per le tipologie bianche della denominazione di origine controllata e garantita “Offida” deve avvenire dopo il 1° marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia;
► norme per l’etichettatura ● nella etichettatura dei vini l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria
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