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Doc e DocgLe regole del vino

Le DOCG del Piemonte: Barolo

Le Doc del Piemonte: Barolo


❂ Barolo D.O.C.G.
(Approvato D.O.C. con D.P.R. 23/4/1966 – G.U. n.146 del 15/6/1966; approvato D.O.C.G. con D.P.R. 1/7/1980 – G.U. n.21 del 22/1/1981; ultima modifica D.M. 17/4/2015 – G.U. n.97 del 28/4/2015)


zona di produzione
● in provincia di Cuneo: include l’intero territorio dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba ed in parte il territorio dei comuni di Monforte d’Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba, Cherasco e Roddi;

base ampelografica
anche riserva, chinato: nebbiolo;

norme per la viticoltura
le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

  • terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
  • giacitura: esclusivamente collinare; sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
  • altitudine: non inferiore a 170 metri s.l.m. e non superiore a 540 m s.l.m;
  • esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione e a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità, ma con l’esclusione per i nuovi impianti, del versante nord da -45° a +45° sessagesimali;
  • densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.500;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot);

la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere, per Barolo e Barolo Riserva, anche con la “menzione geografica aggiuntiva”, di 8 t/Ha e 12,50% vol. (7,20 t/Ha e 13,00% vol. nel caso si utilizzi sia la “menzione geografica aggiuntiva” che la menzione “vigna”).
Nel caso in cui la denominazione d’origine controllata e garantita «Barolo» con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» con relativo toponimo o nome tradizionale, fosse utilizzata per vigneti con meno di sette anni d’età, la produzione di uve a ettaro ammessa e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere pari a:

  • al 3° anno: 4,3 t/ha e 13% vol.;
  • al 4° anno: 5,0 t/ha e 13% vol.;
  • al 5° anno: 5,8 t/ha e 13% vol.;
  • al 6° anno: 6,5 t/ha e 13% vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata;
è consentito l’arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente;
il periodo di invecchiamento minimo obbligatorio, con decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta, è di 38 mesi (di cui 18 in legno) per il “Barolo” e 62 mesi (di cui 18 in legno) per il “Barolo” Riserva;
l’immissione al consumo è consentita a decorrere dal 1° gennaio del quarto anno successivo alla vendemmia per il “Barolo”, dal 1° gennaio del sesto anno successivo alla vendemmia per il “Barolo Riserva”; 

la denominazione “Barolo Chinato” è consentita per i vini aromatizzati preparati utilizzando come base vino “Barolo” senza aggiunta di mosti o vini non aventi diritto a tale denominazione e con una aromatizzazione tale da consentire, secondo le norme di legge vigenti, il riferimento nella denominazione alla china. Il quantitativo di “Barolo” Docg destinato alla preparazione del “Barolo Chinato” andrà comunicato all’ente preposto al controllo prima della preparazione;

norme per l’etichettatura
nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Barolo, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
nella designazione dei vini “Barolo” e “Barolo Riserva“, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna“, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, a condizione che sia rivendicata anche la “menzione geografica aggiuntiva” e purché:

  • venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
  • le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
  • coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini “Barolo” e “Barolo Riserva” intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l’indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
  • la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Barolo” e “Barolo” Riserva può essere seguita da una delle seguenti “menzioni geografiche aggiuntive“:

BAROLO (37)
▪ Albarella
▪ Bergeisa
▪ Boschetti
▪ Bricco delle Viole
▪ Bricco San Giovanni
▪ Brunate
▪ Bussia
▪ Cannubi
▪ Cannubi Boschis o Cannubi
▪ Cannubi Muscatel o Cannubi
▪ Cannubi San Lorenzo o Cannubi
▪ Cannubi Valletta o Cannubi
▪ Castellero
▪ Cerequio
▪ Coste di Rose
▪ Coste di Vergne
▪ Crosia
▪ Drucà
▪ Fossati
▪ La Volta
▪ Le Coste
▪ Liste
▪ Monrobiolo di Bussia
▪ Paiagallo
▪ Preda
▪ Ravera
▪ Rivassi
▪ Ruè
▪ San Lorenzo
▪ San Pietro
▪ San Ponzio
▪ Sarmassa
▪ Terlo
▪ Vignane
▪ Zoccolaio
▪ Zonchetta
▪ Zuncai

CASTIGLIONE FALLETTO (20)
▪ Altenasso o
Garblet Suè o
Garbelletto Superiore
▪ Bricco Boschis
▪ Bricco Rocche
▪ Brunella
▪ Codana
▪ Fiasco
▪ Mariondino o
Monriondino o
Rocche Moriondino
▪ Monprivato
▪ Montanello
▪ Parussi
▪ Pernanno
▪ Piantà
▪ Pira
▪ Pugnane
▪ Rocche di Castiglione
▪ Scarrone
▪ Solanotto
▪ Valentino
▪ Vignolo
▪ Villero

CHERASCO (1)
▪ Mantoetto

DIANO D’ALBA (3)
▪ Gallaretto
▪ La Vigna
▪ Sorano

GRINZANE CAVOUR (8)
▪ Bablino
▪ Borzone
▪ Canova
▪ Castello
▪ Garretti
▪ Gustava
▪ La Corte
▪ Raviole

LA MORRA (39)
▪ Annunziata
▪ Arborina
▪ Ascheri
▪ Berri
▪ Bettolotti
▪ Boiolo
▪ Brandini
▪ Bricco Chiesa
▪ Bricco Cogni
▪ Bricco Luciani
▪ Bricco Manescotto
▪ Bricco Manzoni
▪ Bricco Rocca
▪ Bricco San Biagio
▪ Brunate
▪ Capalot
▪ Case Nere
▪ Castagni
▪ Cerequio
▪ Ciocchini
▪ Conca
▪ Fossati
▪ Galina
▪ Gattera
▪ Giachini
▪ La Serra
▪ Rive
▪ Rocche dell’Annunziata
▪ Rocchettevino
▪ Roere di Santa Maria
▪ Roggeri
▪ Roncaglie
▪ San Giacomo
▪ Sant’Anna
▪ Santa Maria
▪ Serra dei Turchi
▪ Serradenari
▪ Silio
▪ Torriglione

MONFORTE D’ALBA (11)
▪ Bricco San Pietro
▪ Bussia
▪ Castelletto
▪ Ginestra
▪ Gramolere
▪ Le Coste di Monforte
▪ Mosconi
▪ Perno
▪ Ravera di Monforte
▪ Rocche di Castiglione
▪ San Giovanni

NOVELLO (7)
▪ Bergera – Pezzole
▪ Cerviano – Merli
▪ Ciocchini – Loschetto
▪ Corini – Pallaretta
▪ Panerole
▪ Ravera
▪ Sottocastello di Novello

SERRALUNGA D’ALBA (39)
▪ Arione
▪ Badarina
▪ Baudana
▪ Boscareto
▪ Brea
▪ Bricco Voghera
▪ Briccolina
▪ Broglio
▪ Cappallotto
▪ Carpegna
▪ Cerrati
▪ Cerretta
▪ Collaretto
▪ Colombaro
▪ Costabella
▪ Damiano
▪ Falletto
▪ Fontanafredda
▪ Francia
▪ Gabutti
▪ Gianetto
▪ Lazzarito
▪ Le Turne
▪ Lirano
▪ Manocino
▪ Marenca
▪ Margheria
▪ Meriame
▪ Ornato
▪ Parafada
▪ Prabon
▪ Prapò
▪ Rivette
▪ San Bernardo
▪ San Rocco
▪ Serra
▪ Sorano
▪ Teodoro
▪ Vignarionda

RODDI (1)
▪ Bricco Ambrogio

VERDUNO (11)
▪ Boscatto
▪ Breri
▪ Campasso
▪ Massara
▪ Monvigliero
▪ Neirane
▪ Pisapola
▪ Riva Rocca
▪ Rocche dell’Olmo
▪ Rodasca
▪ San Lorenzo di Verduno

Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle seguenti condizioni: la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barolo». Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra;

norme per il confezionamento
le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo», devono essere di forma albeisa o corrispondenti ad antico uso e tradizione, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia;
le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo», devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl, con l’esclusione di quelle da 200 cl.;

legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Il Barolo nasce nelle langhe, termine che secondo alcuni studiosi deriverebbe da “Langues” che non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati dal mutare delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell’Era Terziaria o Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca caratterizza il comprensorio di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro. Il terreno di cui è composto il territorio nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama “terreno tortoniano”, uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate.
Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite.
Nasce nel cuore delle colline di Langa, a pochi chilometri a sud della città di Alba, nel territorio di 11 Comuni che si inseguono in un suggestivo itinerario di colline sorvegliate da imponenti castelli medioevali, fra cui quello di Barolo, che ha dato il nome al vino oggi celebre in tutto il mondo. Il Barolo è ottenuto dalla vinificazione in purezza del Nebbiolo, coltivato secondo i metodi tradizionali ovvero con potatura a Guyot e forma di allevamento a spalliera.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
La particolare composizione dei suoli di Langa perlopiù calcarei e tufacei è dovuta alla loro formazione, principalmente nell’età del Tortoniano e del Messiniano, circa 7 milioni di anni fa. Il Ritirarsi progressivo del Mare Padano, ha creato delle colline a forma di cupola caratterizzate da strati di calcare e tufo con presenza di gessi e minerali più accentuati in alcune aree. Questa particolare conformazione geologica è l’habitat naturale del Nebbiolo che si può esprimere al meglio donando vini armoniosi, strutturati e longevi.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Il Nebbiolo viene coltivato nella zona del Barolo da tempo immemorabile, ma è grazie alla caparbietà di Camillo Benso Conte di Cavour e di Giulia Colbert Falletti, ultima marchesa di Barolo, che si cominciò a produrre, a metà dell’Ottocento un vino eccezionalmente ricco e armonioso, destinato a diventare l’ambasciatore del Piemonte dei Savoia nelle corti di tutta Europa.
A rendere importante il Barolo era ed è la sua struttura che esprime un bouquet complesso e avvolgente, in grado di svilupparsi nel tempo senza perdere le sue caratteristiche organolettiche.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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