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Olio Extravergine di Oliva Colline di Romagna DOP


 

Emilia Romagna

 

Olio

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA COLLINE DI ROMAGNA (DOP)

Olio Extravergine di Oliva Colline di RomagnaArea di produzione – nella provincia di Rimini i comuni di: Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Torriana e Verucchio, parte dei comuni di Misano Adriatico, Rimini e Sant’Arcangelo di Romagna; nella provincia di Forli-Cesena i comuni di: Borghi, Castrocaro Terme, Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, parte dei comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano e Savignano sul Rubicone.
Varietà – è ottenuto da olive di varietà Correggiolo nella misura minima del 60%, Leccino nella misura massima del 40%; possono essere presenti altre varietà locali minori, quali Pendolino, Moraiolo e Rossina, fino ad un massimo del 10%.
Caratteristiche al consumo – colore dal verde al giallo oro, odore di fruttato di oliva medio o talvolta intenso, accompagnato da eventuali sensazioni di erba o foglia, sapore di fruttato di oliva con lieve sensazione di amaro e/o piccante, accompagnato da eventuale sentore di mandorla, carciofo e pomodoro, acidità totale massima, espressa in acido oleico, al peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio.
Metodo di produzione – le olive devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua potabile prima di essere avviate alla trasformazione, ogni altro trattamento è vietato. L’estrazione dell’olio deve avvenire soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna possibilità di alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto. La resa massima delle olive in olio non deve superare il 18%. La temperatura della pasta di olive non deve superare i 27 °C. Durante la trasformazione è vietata la pratica del “ripasso” ed è altresì vietato il ricorso a qualsiasi prodotto ad azione chimica o biochimica quale coadiuvante delle operazioni di estrazione dell’olio dalle olive.

 

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