Le DOC del Veneto: Bardolino
❂ Bardolino D.O.C.
(D.P.R. 28/5/1968 – G.U. n.186 del 23/7/1968; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Verona: comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Affi, Bardolino, Bussolengo, Caprino, Castelnuovo, Cavaion, Costermano, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera, Rivoli Veronese, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;
● zona classica: comprende, in tutto o in parte, i comuni di Affi, Bardolino, Cavaion, Costermano, Garda e Lazise;
► base ampelografica
● classico, chiaretto, chiaretto classico, chiaretto spumante, novello, novello classico: corvina veronese (cruina o corvina) 35-80%, è tuttavia ammessa nella misura massima del 20% la presenza della varietà corvinone in sostituzione di una pari percentuale di corvina, rondinella 10-40%, molinara max. 15%, possono concorrere anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, da soli o congiuntamente per un massimo del 20% con il limite massimo del 10% per singolo vitigno;
► norme per la viticoltura
● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero minimo di ceppi per ettaro di 3.300;
● per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare, sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la tradizionale pergoletta inclinata unilaterale aperta.
Per i vigneti piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare e allevati con le pergole veronesi a tetto piano, è fatto obbligo della tradizionale potatura a secco e in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica massima di 80 mila gemme per ettaro;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13 t/Ha e 9,5% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Verona;
● le operazioni di spumantizzazione devono avvenire nell’ambito del territorio delle province di Verona, Treviso, Asti e Brescia;
● il vino a denominazione di origine controllata “Bardolino”, imbottigliato entro il 31 dicembre dell’annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine “Novello” purché prodotto con l’85% di uva a macerazione carbonica;
● qualora le uve vengano vinificate con la metodologia tradizionale a parziale contatto con le bucce, è concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo colore, l’uso in etichetta della specificazione “Chiaretto“;
● l’uso della specificazione “classico” in aggiunta alla denominazione di origine controllata “Bardolino”, è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate all’interno del territorio della zona di origine più antica, indicata in precedenza. Tuttavia tali operazioni sono consentite, se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, su richiesta degli interessati e previa istruttoria della Regione Veneto, anche in cantine situate al di fuori della predetta zona ma comunque all’interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Bardolino”, a condizioni che:
▪ dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;
▪ in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti allo schedario viticolo;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● Per i vini a denominazione di origine controllata “Bardolino”, ad esclusione della tipologia “Chiaretto spumante”, deve essere obbligatoriamente indicata l’annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto;
● per i vini della tipologia “Bardolino” immessi al consumo fino a litri 5, è obbligatorio l’uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro.
È consentito inoltre per il confezionamento della tipologia del vino DOC “Bardolino”, senza alcuna specificazione aggiuntiva, l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.
► legame con l’ambiente geografico
● A) Specificità della zona geografica
◉ Fattori naturali
Il Bardolino è prodotto delle colline moreniche della sponda orientale del lago di Garda che hanno avuto origine dai ghiacciai che modellarono il territorio, lasciando evidente traccia di sé in una serie di rilievi collinari concentrici affacciati verso il Garda, dotati di suoli estremamente variabili, tendenzialmente ghiaiosi e profondi.
I terreni posti al lato nord dei pendii collinari sono normalmente ricoperti di boschi, mentre quelli posti a sud, est e ovest, con una felice esposizione dei terreni ospitano vigneti e oliveti. I terreni, grazie alla loro composizione e struttura, a fine inverno si riscaldano abbastanza velocemente, consentendo lo sviluppo precoce dei germogli, la fioritura, l’allegagione e l’invaiatura che decorrono con ritmo regolare, permettendo lo sviluppo e l’adeguata maturazione dei grappoli e dei tralci anche nelle annate climaticamente più difficili.
All’interno dell’area il clima è influenzato dalla presenza della grande massa d’acqua del lago di Garda, ma anche dalla presenza verso nord del massiccio del monte Baldo e dalla vallata del fiume Adige. In linea generale, il clima della zona è caratterizzato da estati calde ma non afose e inverni miti, tanto da permettere anche la coltivazione dell’olivo, ed essere considerato un clima “mediterraneo”.
All’interno della zona di produzione si distingue l’area Classica attorno al comune di Bardolino, ossia la zona di più antica tradizione, che essendo più prossima al lago presenta delle caratteristiche climatiche e ambientali particolari.
◉ Fattori storici e umani
Ritrovamenti archeologici dell’età del bronzo, reperti romani per l’uso del vino nei riti religiosi, raffigurazioni di grappoli nelle chiese medioevali, documenti di compravendite di vigneti, nonché scritti di autori famosi del XV secolo, testimoniano la lunga ed ininterrotta tradizione vitivinicola della zona del Bardolino.
È nel XIX secolo che la produzione vinicola della zona incomincia a essere identificata esplicitamente con il nome di “Bardolino”, con le prime analisi chimiche effettuate nel 1873. Come testimonia nel 1897 lo scrittore bresciano Giuseppe Solitro, “Tra i più reputati della regione sono quelli di Bardolino, che questo nome corron tutta l’Italia e competono con i migliori della penisola“.
Giovanni Battista Perez, in un testo pubblicato nel 1900, descrive il vino “di tinta rosso-chiara” del distretto di Bardolino, soffermandosi sulle caratteristiche organolettiche della produzione delle varie località di quella che è l’attuale area del Bardolino.
Alcuni autori nei primi anni del 1900 caratterizzavano il Bardolino, come “salatino”, oppure “asciutto e leggero, dotato di una sottile sapidità”, peculiarità che tutt’oggi differenzia il Bardolino da vini simili ottenuti nelle zone limitrofe.
Per quanto riguarda il vino Chiaretto, tipico della zona, la tradizione vuole che la formula per la sua preparazione sia stata elaborata nel 1896 sul lago di Garda dal senatore, avvocato e scrittore veneziano Pompeo Molmenti, che sembra avesse appreso in Francia la tecnica della vinificazione “in bianco” delle uve rosse: Zeffiro Bocci nel 1970 scriveva che “nelle zone viticole veronesi adiacenti al Benaco, si è sempre prodotto un Chiaretto del Garda ben definito“.
Nel 1926 viene costituito il primo “Consorzio di difesa del vino tipico Bardolino”. Studi pedologici degli anni ’30 individuano, nel contesto del territorio della denominazione Bardolino, la zona denominata Classica.
Nel 1937 viene istituito il “Consorzio di difesa per la tutela dei vini pregiati veronesi”, indicando fra le tipologie tutelate il Bardolino. Negli anni ’40 e ’50 bottiglie di vino etichettate come “Bardolino” o “Bardolino Extra” vengono già esportate negli Stati Uniti.
La storia moderna del Bardolino ha ufficialmente origine il 28 maggio 1968, data di approvazione del Decreto presidenziale che istituisce la Denominazione d’origine protetta “Bardolino” e l’anno successivo viene istituito il Consorzio di tutela del vino Bardolino.
Grazie alla sua precisa identità storica e la sua qualità, oggi la denominazione Bardolino è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, dove viene venduto oltre il 60% del prodotto.
◉ Fattori umani
Le capacità dei produttori del Bardolino si esprimono, in particolar modo, nel saper valorizzare le peculiarità delle due varietà autoctone Corvina Veronese e Rondinella, che meglio consentono di interpretare le caratteristiche tradizionali del Bardolino sia in vigna che in cantina; l’esperienza degli operatori permette loro di individuare i momenti ideali della maturazione delle uve in relazione ai prodotti da ottenere, primo fra tutti il Chiaretto, il prodotto che rappresenta la denominazione. I produttori hanno ulteriormente affinato le tecniche tradizionali sviluppando i due diversi sistemi tradizionali di lavorazione delle uve, la cui scelta dipende anche dall’andamento climatico e dalle richieste del mercato. I produttori, tradizionalmente, o effettuano le vendemmie separate delle uve destinate al Chiaretto (da raccogliere anticipatamente) rispetto a quelle delle altre tipologie, oppure utilizzano la tecnica del “salasso” sui mosti destinati al Bardolino (il processo prevede di prelevare una certa quantità di mosto dalla vasca di macerazione delle uve rosse, continuando la vinificazione in assenza di bucce). In entrambi i casi gli operatori pongono grande attenzione alla conservazione dell’integrità del colore, che costituisce una delle caratteristiche salienti dei vini rosati, all’esaltazione delle sensazioni di piccoli frutti di bosco tipici dei vitigni tradizionali della zona, fragola e lampone in particolare, ed alla presenza di una considerevole freschezza. Partendo dalle particolari caratteristiche del Chiaretto i produttori delle zona hanno affinato la tecnica di elaborazione nella versione spumante.
● B) Specificità del prodotto
Le caratteristiche essenziali del Bardolino sono costituite dalla freschezza, dai profumi di piccoli frutti e di spezia, dalla considerevole bevibilità e abbinabilità, dal carattere giovanile, caratterizzato da un tipico sentore di “salatino” o salato, come testimoniato da numerosi esperti fin dal 1900.
Il Bardolino è un vino di colore rosso rubino brillante, con profumi fruttati e fragranti e note di ciliegia, marasca, fragola, lampone, ribes, mora ed eleganti accenni di spezie (cannella, chiodo di garofano, pepe nero). Il gusto è asciutto, morbido, caratterizzato dalle medesime sensazioni di frutta rossa croccante e di piccolo frutto percepite all’olfatto, speziato, dotato di equilibrio, freschezza, e considerevole bevibilità. È, per eccellenza, uno vino quotidiano, giovanilmente brioso, dell’inimitabile sapore salino.
Il Chiaretto è la versione rosata del Bardolino: viene ottenuto con la vinificazione “in rosa” delle uve, ossia con una minima macerazione delle bucce, che così rilasciano al mosto solo una parte delle loro sostanze coloranti naturali. Da qui il caratteristico colore rosa brillante. All’olfatto il Chiaretto richiama delicati profumi di piccoli frutti di bosco (lampone, ribes, mirtillo, fragolina), accompagnati da sottilissime venature speziate (cannella, chiodo di garofano, vaniglia). Al palato offre succose sensazioni di piccolo frutto rosso, unite ad una invidiabile freschezza giovanile. La versione spumante è ottenuta con metodi a fermentazione naturale.
Per le loro caratteristiche di leggerezza, di presenza fruttata, di speziatura e di freschezza, sia il Bardolino che il Chiaretto sono caratterizzati da un’estrema abbinabilità con la cucina sia tradizionale che moderna o esotica, per accompagnare dagli antipasti ai primi, dal pesce alla carne.
● C) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
La felice esposizione dei terreni, il clima mite e arieggiato del lago di Garda, le piogge estive contenute, le irrigazioni razionali e una mirata gestione viticola, pongono le basi per la maturazione ottimale delle uve del Bardolino.
Il clima particolarmente mite dei terreni più vicini alla fascia costiera del lago, che presenta buone escursioni termiche fra il giorno e la notte, grazie anche alle brezze termiche provenienti dal lago, caratterizza nei vini la buona maturazione fenolica e spiccati sentori fruttati di fragola e di lampone.
I suoli di natura morenica, la loro struttura diversificata e la composizione chimica, in genere non particolarmente ricca, conferiscono ai vini della denominazione del Bardolino, sia nella tradizionale versione in rosso, sia nel Chiaretto, una peculiare caratteristica di sapidità e salinità, nonché un carattere fresco, giovanile, brioso che differenziano il Bardolino da vini simili ottenuti in zone limitrofe.
Pur nella comune caratterizzazione che distingue i vini della denominazione del Bardolino, alcuni fattori specifici dei terreni, all’interno della zona di produzione, permettono di far apprezzare ai consumatori più esperti sentori peculiari come quelli di viola nei suoli ghiaioso-sabbiosi di ridotto spessore, di ciliegia nella zona meridionale di minore piovosità e dal clima estivo mediamente più caldo, nonché note speziate e una maggiore acidità nei terreni a substrato roccioso della fascia contigua alla dorsale del monte Baldo e la valle dell’Adige. Le particolari condizioni climatiche e ambientali della zona Classica, che si affaccia sul lago, permettono di ottenere un vino fruttato, maggiormente orientato verso la fragola e il lampone.