Le DOC del Trentino: Trentino
❂ Trentino D.O.C.
(Approvato con D.P.R. 4/8/1971 – G.U. n.221 del 2/9/1971; ultima modifica con P.M. 28/2/2018, G.U.U.E. n.C225 del 5/7/2019)
► zona di produzione
● in provincia di Trento: comprende i terreni vitati ricadenti nei comuni amministrativi di Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all’Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano e Zambana;
● Trentino Vino Santo: comprende i territori amministrativi dei comuni di Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano;
● Trentino Marzemino: comprende i territori amministrativi dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villa Lagarina e Volano;
► base ampelografica
● bianco: chardonnay e/o pinot bianco min. 80%, sauvignon e/o müller thurgau e/o manzoni bianco, max. 20%;
● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay (anche riserva), Kerner (anche riserva), Manzoni bianco (anche riserva), Moscato giallo (anche liquoroso), Müller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco (anche riserva), Pinot grigio (anche riserva), Riesling italico, Riesling renano (anche riserva), Sauvignon (anche riserva), Traminer Aromatico min. 85%, possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, idonee alla coltivazione per la Provincia di Trento, con esclusione delle varietà moscato giallo e traminer aromatico;
● con menzione di due vitigni bianchi: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, la varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente;
● rosato (kretzer): enantio e/o schiava e/o teroldego e/o lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno max. 70%;
● rosso: cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère e merlot;
● con menzione del vitigno rossi: Moscato Rosa (localmente detto “delle Rose”, anche liquoroso), Cabernet (franc e/o sauvignon e/o Carmenère, anche riserva), Cabernet Franc (anche riserva), Cabernet Sauvignon (anche riserva), Lagrein (anche “dunkel/rubino” o “kretzer/rosato”, anche riserva), Marzemino (anche riserva), Merlot (anche riserva), Pinot nero (anche riserva), Rebo (anche riserva) min. 85%, possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, idonee alla coltivazione per la Provincia di Trento, con esclusione della varietà moscato rosa;
● con menzione di due vitigni rossi: Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Lagrein, la varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente;
● vino santo: nosiola min. 85%, possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, idonee alla coltivazione per la Provincia di Trento, con esclusione delle varietà moscato giallo e traminer aromatico;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti è previsto un numero minimo di 2.500 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere i seguenti:
- bianco, chardonnay, manzoni bianco, pinot bianco, pinot grigio, riesling italico, merlot: 15 t/Ha e 10,50% vol.;
- kretzer o rosato, schiava, schiava gentile: 15 t/Ha e 10,00% vol.;
- rosso, riesling renano, sauvignon, lagrein, rebo: 14 t/Ha e 10,50% vol.;
- müller thurgau, nosiola, kerner: 14 t/Ha e 9,50% vol.;
- traminer aromatico: 14 t/Ha e 11,00% vol.;
- vino santo: 14 t/Ha e 16,00% vol.;
- cabernet, cabernet franc, cabernet sauvignon, marzemino: 13 t/Ha e 10,50% vol.;
- moscato giallo: 12 t/Ha e 10,50% vol.;
- pinot nero: 12 t/Ha e 11,00% vol.;
- moscato rosa: 8 t/Ha e 15,00% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio della Provincia autonoma di Trento. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano e nei comuni di Brentino Belluno e Dolcè in provincia di Verona, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante;
● le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale sono consentite secondo le vigenti norme comunitarie e nazionali con esclusione della tipologia Moscato Rosa;
● è consentita l’aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalle varietà moscato rosa, moscato giallo e traminer aromatico, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, nel limite massimo del 15%, comprensivo di eventuali uve aggiunte fra quelle previste nel presente disciplinare;
● la denominazione di origine controllata “Trentino” con la specificazione della varietà di vitigno Moscato Giallo e Moscato Rosa può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno del 10,5%, ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione. Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● i vini a denominazione di origine controllata “Trentino” Bianco, Rosso, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quello previsto, e siano immessi al consumo con il titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo previsto dal presente disciplinare, possono riportare in etichetta la menzione “Riserva“, qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno 1 anno per i vini bianchi e di 2 anni per i vini rossi. Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve;
● i vini a denominazione di origine controllata “Trentino” rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal 1° marzo dell’anno successivo a quello della raccolta delle uve;
● per tutti i vini è obbligatorio riportare nell’etichettatura l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Trentino” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31, comma 10, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238;
● i vini a denominazione di origine controllata “Trentino” devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma “bordolese” o “renana” o “borgognotta” di capacità non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico. L’abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso bocca in sostanza inerte o da tappo a vite.
● i vini a denominazione di origine controllata “Trentino” Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia “liquoroso”, possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla “Bocksbeutel”;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona delimitata per la produzione del vino D.O.C. “Trentino”/”Trentino Superiore” comprende 72 Comuni viticoli della provincia di Trento ubicati nella Valle dell’Adige, nella Valle di Cembra, nella Vallagarina, nella Valle del Sarca, nella Valsugana e nelle Valli Giudicarie. La zona copre un’area vitata di considerevole estensione (circa 7.500 ettari) e comprende le principali zone viticole della provincia. La zona in questione è cointeressata anche ad altre denominazioni, ma la D.O.C. “Trentino”/ “Trentino Superiore” rappresenta la principale per superficie vitata interessata.
L’area è prevalentemente montuosa o collinare. Secondo la classificazione delle zone altimetriche effettuata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) il territorio in questione è considerato interamente montano, in quanto presenta solo limitate superfici pianeggianti nel fondovalle (circa il 10%). Il 70% del territorio trentino si trova al di sopra dei 1.000 di quota. L’altitudine dei terreni vitati idonei alla produzione del vino D.O.C. “Trentino”/ “Trentino Superiore” varia dai 70 ai 600/700 m s.l.m.
Per quanto riguarda i versanti pedemontani interessati dall’attività agricola e dalla viticoltura in particolare, i suoli sono prevalentemente costituiti da detriti calcarei generalmente a elevata pietrosità che determinano buone condizioni di drenaggio ed aerazione. Questi suoli si trovano generalmente su detriti calcarei nelle parti medio-alte di conoidi di deiezione. Nelle parti più basse dei versanti o nelle conche seguono spesso suoli a pietrosità più bassa; in alcune zone pianeggianti si trovano intercalati terreni da accumulo colluviale e terreni su depositi morenici o su ghiaie fluviali.
Non mancano inoltre terreni su diversa matrice geologica come nel caso della Valle di Cembra (matrice porfirica), della Vallagarina centrale (fascia basaltica di Isera, Mori, Brentonico) e della Valsugana (matrice scistoso-micacea).
Dal punto di vista climatico la zona presenta ambienti assai differenti in relazione alla quota altimetrica ed all’orientamento delle valli rispetto all’incidenza della proiezione solare. In tale contesto la viticoltura si è tradizionalmente collocata nelle aree dotate di condizioni (esposizione, giacitura, altitudine, ecc.) più favorevoli allo sviluppo vegetativo delle vite.
Per quanto riguarda le zone alla quote meno elevate, ovvero quelle interessate alla coltivazione della vite, il clima è caratterizzato da inverni relativamente freddi ed abbastanza nevosi ed estati calde, spesso afose di giorno. Un clima più mite, di tipo sub mediterraneo è presente nell’area dell’Alto Garda e della bassa Valle del Sarca per l’effetto mitigatore prodotto dal Lago di Garda, il più esteso bacino d’Italia (370 km2).
Una parte del territorio trentino beneficia inoltre dell’effetto mitigatore dell’ “Òra”, una brezza di valle che ogni giorno dell’anno spira, dal Lago di Garda, da mezzogiorno al tramonto.
Nelle aree interessate alla coltivazione della vite le temperature medie annuali oscillano fra 11 e 13°.
Le precipitazioni variano, anche sensibilmente, in relazione alla fascia altimetrica. Nell’area sub mediterranea le precipitazioni sono in media di 900-1.000 mm a seconda delle zone. Le distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi prevalentemente nel periodo primaverile e autunnale. Nel periodo da dicembre a febbraio le temperature scendono ordinariamente sotto lo zero con possibili, anche frequenti, nevicate.
◉ Fattori umani rilevanti per il legame
Coltivazione della vite e produzione di vino fanno da sempre parte del bagaglio culturale della regione; lo testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici e documenti storici che coprono un arco temporale che va dall’Età del Bronzo ai giorni nostri.
La coltivazione della vite ha rappresentato, e rappresenta tuttora, una importante (quando non unica) fonte di reddito per generazioni di famiglie contadine. La coltivazione della vite rappresenta nella provincia di Trento un elemento caratterizzante del paesaggio ed un importante elemento di tutela del territorio da fenomeni di degrado ambientale e di abbandono. Ciò grazie anche a quei viticoltori che, per affezione e tradizione più che per necessità economica, coltivano tenacemente appezzamenti di modesta dimensioni e talvolta lavorabili solo manualmente. Oltre a tali aziende esistono ovviamente aziende viticole di più considerevole estensione che coltivano la maggior parte della superficie vitata.
Nell’arco di tempo in cui la coltivazione della vite e la storia dell’uomo si sono accompagnate e intrecciate si sono sviluppati – come è ovvio e naturale – dei legami inscindibili che si trasmettono e rafforzano nella cultura locale. Legami che si ritrovano nelle tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche, ma anche in ambiti culturali più ampi (tradizioni, cultura popolare, arte, gastronomia, ecc.).
Le più antiche testimonianze sulla coltivazione della vite nell’area in questione risalgono all’età del Bronzo antico (1800-1600 a.C.) e del ferro finale e sono rappresentate dai vinaccioli rinvenuti nell’insediamento palafitticolo di Ledro (TN). Una innumerevole serie di altri ritrovamenti ci conduce fino alla situla reto-etrusca (IV secolo a.C.) rinvenuta a Cembra (TN) sulla quale è incisa una fra le più estese iscrizioni di epoca etrusca inneggianti al consumo simposiale del vino.
Una ulteriore significativa testimonianza sulla produzione ed il commercio di vini della regione è rappresentata dalla stele funeraria risalente al II-III secolo d.C. dedicata al commerciante di vini trentino P. Tenatius Essimnus e rinvenuta a Passau (Germania).
Risalgono invece al periodo medioevale le prime regole vendemmiali; nel XII secolo furono emessi gli “Statuti di Trento”, norme protezioniste della produzione locale mirate ad ostacolare l’introduzione di vini prodotti nelle zone limitrofe.
Nelle cronache del Concilio di Trento scritte dallo storico Michelangelo Mariani nel 1670 (Trento con il Sacro Concilio et altri notabili) viene inoltre riportata una precisa descrizione della produzione vinicola e della sua importanza sull’economia locale che l’autore così sintetizza:
<<…tutto o quasi il territorio del Trentino (toltone alcune montagne e le valli che non hanno vigne) produce vini stimabili, sì li bianchi come li rossi, con effetto però costante, vino che venendo quasi tutto in pendici, fa credere veramente che: “Baccus amat Colles” e maturando per lo più a riverbero di suolo non men che di Sole, ha qualità di non offendere, chi non l’abusa a forza di quantità… …insomma, per quanto veggo, questo è il paese del vino naturalmente, tanto che corre il detto: “grano per tre mesi e vino per tre anni“>>.
Una svolta decisiva alla viticoltura ed all’enologia trentina è stata impressa, nel 1874, con la costituzione dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige.
Per quanto concerne l’aspetto strettamente tecnico/produttivo si evidenziano inoltre i seguenti fattori:
◈ base ampelografica dei vigneti: costituiscono la base ampelografica dei vini DOC “Trentino”/ “Trentino Superiore” sia vitigni autoctoni o di antica coltivazione, quali:
▪ Lagrein, Marzemino, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Nosiola, Rebo e Traminer aromatico;
sia varietà di vite internazionali, quali:
▪ Cabernets, Chardonnay, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling e Sauvignon.
La vinificazione delle uve avviene di norma in purezza con indicazione del nome della varietà, fatta eccezione per gli uvaggi rosso (bordolese), bianco e rosato/kretzer.
◈ forme di allevamento: sono quelle tradizionali della zona: pergola semplice, pergola doppia, forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l’adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno e all’esigenza di agevolare l’esecuzioni delle operazioni colturali, sia all’obiettivo enologico che il produttore intende perseguire;
◈ pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini bianchi, rossi e rosati. Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate dal Reg. Ce n. 606/2009. Nella produzione del tradizionale “Vino Santo” le uve (Nosiola), dopo la raccolta, vengono sottoposte ad appassimento sui graticci (arele) fino al momento della pigiatura la quale può avvenire dal 1° marzo successivo alla raccolta per il “Trentino Superiore Vino Santo” e di norma dal 1° febbraio successivo alla raccolta per il “Trentino Vino
Santo”. Nell’ottenimento dei vini recanti la menzione “vendemmia tardiva” viene invece praticato un più o meno prolungato appassimento delle uve sulla vite.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
I vini D.O.C. “Trentino” / “Trentino Superiore” presentano, dal punto di vista analitico e organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’influenza dell’ambiente geografico sui vitigni costituenti le diverse tipologie di vino.
I vini presentano parametri chimico-fisici su valori equilibrati, in particolare per quanto riguarda il rapporto acidità/alcol e caratteristiche organolettiche chiaramente riconducibili ai vitigni di provenienza.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)
Gli elementi di interazione causale fra la zona geografica e il prodotto sono già descritti alle lettere a) e b).
Si ribadisce tuttavia che il legame causale tra il luogo e il prodotto è essenzialmente rappresentato dall’influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.