Le Doc della Sardegna: Carignano del Sulcis
Carignano del Sulcis D.O.C.
(D.M. 25/10/2010 – G.U. n.262 del 9/11/2010)
► zona di produzione
● in provincia di Cagliari: comprende l’intero territorio amministrativo del Comune di Teulada;
● in provincia di Carbonia-Iglesias: comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias e Villaperuccio;
► base ampelografica
● rosato, rosso (anche superiore, riserva), novello, passito: min. 85% carignano, possono concorrere altre uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Sardegna, max. 15%;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso in numero massimo di due interventi nelle stagioni primaverile ed estiva e comunque non oltre il 15 Agosto;
● il vino a denominazione di origine controllata “Carignano del Sulcis” Superiore deve provenire esclusivamente da vigneti aventi la forma di allevamento ad alberello e alberello appoggiato;
● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.500 ceppi a ettaro e la produzione media non deve superare i Kg. 3,5 a ceppo. Per le viti aventi forma di allevamento ad alberello, i nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 5.000 ceppi a ettaro e la produzione media non deve superare i Kg. 2,2 per ceppo. Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi (tendone, pergole, palmette e forme similari);
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 12% vol. per Rosato e Rosso, 7,5 t/Ha e 12,50% per Rosso Superiore, Riserva e Passito;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento, di imbottigliamento e di affinamento obbligatorio in bottiglia, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione;
● per la tipologia Rosso è previsto esclusivamente un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 40 giorni. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’annata di produzione delle uve;
● nel caso di rivendicazione della tipologia “Carignano del Sulcis” Superiore non può essere effettuato alcun tipo di arricchimento;
● nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Carignano del Sulcis” Passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
a) l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 10 ottobre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo;
b) l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata; può avvenire altresì su pianta, sotto tettoie, e/o anche al sole fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;
c) la conservazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di capacità non superiore a 10 ettolitri;
d) il periodo di invecchiamento è di almeno 6 mesi di cui almeno tre mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° maggio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve e l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre successivo;
e) al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%;
► norme per l’etichettatura
● nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Carignano del Sulcis” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve