Le DOC del Trentino: Trentino Sottozona Sorni
❂ Trentino Sottozona Sorni D.O.C.
(D.M. 6/9/2002 – G.U. n.221 del 20/9/2002; ultima modifica con P.M. 28/2/2018, G.U.U.E. n.C225 del 5/7/2019)
★ Per quanto non dichiarato nel presente disciplinare si applicano le norme della DOC “Trentino” ★
► zona di produzione
● in provincia di Trento: comprende parte dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all’Adige;
► base ampelografica
● bianco: nosiola, müller thurgau, sylvaner verde, pinot bianco, pinot grigio e chardonnay, da soli o congiuntamente;
● rosso: teroldego, schiava (schiava gentile, schiava grigia, schiava grossa) e lagrein, da soli o congiuntamente;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti è previsto un numero minimo di 2.500 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 14 t/Ha e 10,50% vol. sia per i bianchi che per i rossi;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio della Provincia autonoma di Trento. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano e nei comuni di Brentino Belluno e Dolcè in provincia di Verona, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante;
● le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale sono consentite secondo le vigenti norme comunitarie e nazionali;
● è consentita l’aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalle varietà moscato rosa, moscato giallo e traminer aromatico, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, nel limite massimo del 15%;
► norme per l’etichettatura
● nell’etichettatura dei vini “Trentino” Sorni, l’indicazione del nome della sottozona “Sorni”, seguita dall’indicazione della tipologia Bianco o Rosso, può essere sostituita, rispettivamente, dalle diciture “Bianco dei Sorni” e “Rosso dei Sorni“;
● per tutti i vini è obbligatorio riportare nell’etichettatura l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;