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Le Doc della Calabria: Greco di Bianco

Le Doc della Calabria: Greco di Bianco

Greco di Bianco D.O.C. (Ultima modifica: D.M. 18/6/1980 – G.U. n.340 del 12/12/1980)

zona di produzione
● in provincia di Reggio Calabria: comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Bianco e in parte quello di Casignana;

base ampelografica
greco bianco, sono ammesse altre uve a bacca bianca non aromatiche racc. e/o aut. per la provincia di Reggio Calabria max. 5%;

norme per la viticoltura
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 10 t/Ha e 13 %vol.;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve;
le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un appassimento che può determinare, in relazione al contenuto in zuccheri, una riduzione di peso nelle uve fino al 35%. Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura. La resa massima di uva in vino al consumo non deve essere superiore al 45%;
il vino non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve;

norme per l’etichettatura
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino Doc “Greco di Bianco”, può figurare l’indicazione, veritiera e documentabile, dell’annata di produzione delle uve

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